LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1829/2018 R.G. proposto da:
AGRICOLA C. S.S. DI C.V.M. E G., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA FELICE COLANGELO;
– ricorrente –
contro
VITROPLANT ITALIA SRL SOC. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI BATTISTA GHINI, MICHELA GIORGINO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 06/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso e ritenga la competenza del Tribunale di Forlì, emettendo le pronunzie conseguenti per legge.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1.Agricola C. s.a.s. di C.V., M. e G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro Vitraplant Italia s.r.l. soc. agricola, avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 7 dicembre 2017, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto per essere competente il Tribunale di Forlì.
2.La Vitraplant Italia s.r.l. ha depositato memoria difensiva.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con conferma della competenza territoriale del Tribunale di Forlì.
Considerato che:
– Agricola C. conveniva in giudizio Vitraplant davanti al Tribunale di Taranto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per aver consegnato piante di albicocco in gran parte di una varietà diversa rispetto a quella promessa;
– la venditrice eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Forlì in virtù di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che ne prevedeva la competenza territoriale esclusiva;
– l’attrice, acquirente, opponeva la nullità o comunque l’inefficacia della clausola per mancanza di una approvazione separata ed autonoma di essa, necessaria in quanto clausola vessatoria;
– il tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo valida la clausola derogatoria, in quanto redatta per esteso e sottoscritta con apposizione di firma in calce alla lista delle clausole vessatorie, richiamate numericamente e con la rubrica della clausola, con modalità ritenute quindi sufficienti a richiamare l’attenzione del sottoscrittore;
– sostiene invece la ricorrente che ai fini della loro validità sarebbe stata quanto meno necessaria la specifica sottoscrizione di ogni singola clausola, e che comunque, per le modalità con le quali il contratto è stato redatto (prima l’ordine, siglato, poi l’elenco numerico e con rubrica delle clausole vessatorie, siglato, e solo sul retro dello stesso foglio il testo delle varie clausole), esse non si potessero ritenere specificamente sottoscritte.
Ritenuto che:
in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto, è sufficiente ai fini della validità delle clausole vessatorie che la specifica sottoscrizione sia apposta in calce alla lista contenente il riferimento a tutte le clausole, purchè le stesse siano indicate in modo tale da richiamare l’attenzione sul loro contenuto, ovvero quanto meno citate con riferimento alla individuazione numerica e di titolo (così da ultimo Cass. n. 12739 del 2017).
Ne consegue che il ricorso proposto dalla società Agricola C. s.s. è infondato e come tale va respinto dovendosi confermare che la competenza a decidere la presente controverso spetta al Tribunale di Forlì. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Forlì. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018