LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato PRESTA TONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FUSCO VIRGINIA;
– ricorrente –
contro
FA.RO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANZESE EMILIO;
– controricorrente –
contro
FA.PI., FA.ER.RI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 213/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.
IL COLLEGIO:
PREMESSO
– La Corte d’appello di Catanzaro-sezione specializzata agraria, con sentenza 29.2.2016 n. n. 213, rigettava l’appello proposto da F.G. e confermava la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda introduttiva formulata da Fa.Ro.Gi. e condannato la F. a rilasciare il fondo concessole in affitto agrario con contratto registrato in data 25.2.2011 e dichiarato consensualmente risolto dalle parti contraenti con successivo atto in data 20.12.2012. Il Giudice di appello, richiamandosi al precedente di questa Corte cass. SU 21.7.2009 n. 16910 statuiva: a) che la domanda di rilascio introdotta originariamente avanti il Tribunale ordinario – dichiaratosi poi incompetente, con prosecuzione del giudizio avanti la sezione specializzata agraria dello stesso Ufficio giudiziario – sulla prospettazione di una detenzione “sine titulo” del fondo – fattispecie non riconducibile ad un rapporto agrario – e la domanda riconvenzionale proposta dalla F. per il riconoscimento dell’indennizzo dovuto per i miglioramenti apportati al fondo non potevano ritenersi improcedibili per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46, incorrendo, invece, in tale improponibilità la domanda riconvenzionale per conseguire l’equo indennizzo di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 43 – non preceduta dal tentativo di conciliazione stragiudiziale – proposta dalla F. avanti la competente sezione agraria del Tribunale sul presupposto della natura agraria del rapporto controverso; b) che la F. era decaduta dal termine semestrale previsto per la impugnazione della invalidità dell’accordo risolutorio stipulato senza la partecipazione delle associazioni di categoria ex art. 2113 c.c.; c) che la domanda di annullamento del contratto risolutorio per vizi del consenso, formulata unitamente alla domanda di accertamento di patti modificativi (intesi a novare al contratto di affitto agrario) era infondata, non essendo consentita ex art. 2722 c.c. la prova per testi volta a dimostrare la stipula di patti “anteriori o contemporanei” contrari alle disposizioni del documento contrattuale, ed essendo irrilevante la asserita tacita rinuncia di Fa.Pi. ed Er. agli effetti dell’accordo risolutorio, in quanto comunque effettuata dopo il 22.12.2012 quando i due avevano attribuito con atto di divisione la intera proprietà del fondo al fratello Fa.Ro.; inoltre difettava qualsiasi indizio che potesse indurre in errore la F. circa il contenuto dell’accordo risolutorio quale atto meramente strumentale al rinnovo del contratto di affitto agrario, non essendo emersa alcuna prassi in tal senso dal comportamento tenuto in precedenza dalle parti che alla scadenza dei numerosi contratti di affitto aventi ad oggetti diversi terreni si erano sempre e soltanto limitati al rinnovo del contratto scaduto senza sottoscrivere accordi di risoluzione; d) che la domanda intesa ad ottenere le indennità per migliorie andava rigettata avendo le parti, nell’accordo risolutorio, espressamente dichiarato la inesistenza di opere realizzate successivamente al 2011, mentre quanto al periodo precedente la domanda e gli elementi di prova offerti si palesavano del tutto generici ed inidonei a verificare la riferibilità di taluni miglioramenti al fondo oggetto del rilascio ovvero ad altri fondi sempre condotti in affitto dalla F., nonchè ad evidenziare le condotte concludenti tenute dai concedenti da cui desumere l’allegato assenso tacito alla esecuzione delle migliorie.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da F.G.D. con un unico motivo.
Resiste con controricorso Fa.Ro.Gi..
Non hanno spiegato difese Piergiorgio ed Fa.Ri.Er..
La causa è stata ritenuta definibile mediante procedimento in camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5) e art. 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA La parte ricorrente ha censurato la sentenza per errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo violato e falsamente applicato la Corte d’appello gli artt. 1427,1429 e 1439 c.c., in quanto “la Corte territoriale non ha attribuito rilevanza alla prova documentale in atti (nè ha ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale), comprovante che il consenso…è stato carpito con malafede essendo indotta in errore circa la reale portata dell’atto. L’iter motivazionale del Giudice a quo non appare condivisibile atteso che non ha attribuito la valenza di fatti valevoli a comprovare la esistenza del vizio del consenso…” (cfr. ricorso pag. 6).
Orbene, indipendentemente dalla formula allitterativa che lascia inespresso l’oggetto della dimostrazione, ossia la decisività della efficacia probatoria da attribuire ai fatti comprovanti il vizio del consenso, è appena il caso di rilevare che sussiste una evidente discrasia tra gli argomenti svolti nel motivo ed il vizio di legittimità dedotto con la censura, concernente un “error in judicando” ma volta, piuttosto, a contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Giudice di merito, investendo quindi accertamenti in fatto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 applicabile “ratione temporis”, come interpretato da questa Corte – consente di sindacare in sede di legittimità esclusivamente in relazione all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), non accedendo alla verifica di legittimità la critica alla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione condotta alla stregua di elementi istruttori extratestuali, residuando oltre alla ipotesi omissiva indicata soltanto la verifica della esistenza del requisito essenziale di validità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Ed infatti l'”errore di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) può cadere direttamente sulla norma indicata come pertinente al caso, e dunque sulla interpretazione del significato del precetto normativo o sulla esatta individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie normativa astratta (vizio di violazione), o ancora – incontroversa la ricostruzione della fattispecie concreta in base ai fatti rappresentati in giudizio – può investire la relazione che collega il fatto e la norma, è più specificamente il recepimento del fatto nello schema della norma ritenuta applicabile, laddove non sia data coincidenza tra gli elementi fattuali e gli elementi costitutivi del diritto descritti nella fattispecie normativa astratta, oppure, sussistendo tale coincidenza, il regolamento giuridico del rapporto controverso non corrisponda agli effetti conformativi, modificativi od estintivi della situazione giuridica previsti alla norma di diritto (vizio di falsa applicazione o di sussunzione).
Nessuno di tali errori afferenti l’attività di giudizio viene imputato dalla ricorrente alla Corte territoriale, venendo piuttosto contestato l’accertamento in fatto compiuto in base alle risultanze istruttorie sulle circostanze indicate dalla attuale ricorrente come sintomatiche di una alterata percezione della realtà (falsa demonstratio) e determinative quindi dell’errore-vizio (ma neppure viene precisato se sulla natura o sull’oggetto del contratto risolutorio), ovvero degli “artifici o raggiri” impiegati dal Fa. per ingannare la F.: ora non è dato comprendere come una illogica od incompleta valutazione delle risultanze probatorie, che dà luogo ad una errata ricostruzione della fattispecie concreta, anche mediante l’utilizzo dello schema legale della presunzione, possa trasformarsi ed identificarsi in una erronea interpretazione della regola di giudizio secondo cui il dolo è rilevante in ordine ad ogni tipo di errore determinate il consenso (così ricorso pag. 9), atteso che il Giudice di appello non ha mai affermato in tutta la lunga esposizione degli argomenti svolti a sostegno della decisione che il dolo non sia causa di annullamento del contratto, nè che i raggiri utilizzati da un contraente possano rivestire – secondo la astratta previsione normativa dell’art. 1439 c.c. – efficacia determinante inficiando la valida prestazione del consenso dell’altro contraente, non essendo dato individuare, pertanto, quale sia l’ipotetico errore interpretativo della norma contestato alla Corte territoriale.
Per il resto il motivo di ricorso non assolve neppure i requisiti minimi per essere qualificato come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che non vengono indicati fatti storici oggetto di prova o fatti storici comunque allegati ed oggetto di discussione, che il Giudice di appello avrebbe del tutto omesso di considerare nella ricostruzione della fattispecie concreta e che rivestono invece carattere “decisivo” in quanto idonei “ex se” a mutare in senso favorevole alla parte ricorrente la decisione della causa.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (controversia agraria). Le cause agrarie “stricto sensu”, come individuate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, cioè quelle devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. n. 320 del 1963, pur non annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10, continuano a fruire della non abrogata norma di cui alla L. n. 283 del 1957, art. 3, sicchè sono esenti al detto contributo e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibibile o integralmente infondata (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6227 del 31/03/2016).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018
Codice Civile > Articolo 1427 - Errore, violenza e dolo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1429 - Errore essenziale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1439 - Dolo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2113 - Rinunzie e transazioni | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile