LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOZZI FLAVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VANNETTI ROBERTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1334/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che M.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente, contro un diniego di definizione bonaria, a seguito di una cartella di pagamento, relativo all’anno 2006;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il ricorrente sostiene la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè attraverso l’atto di gravame – l’Ufficio avrebbe chiamato in giudizio il solo contribuente e non anche Equitalia s.p.a., già parte del giudizio di primo grado, in violazione dell’art. 331 c.p.c.;
che, col secondo, il M. assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, art. 14 disp. gen., ex R.D. n. 262 del 1942, L. n. 289 del 2002, art. 16 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente affermato l’impossibilità di definire in via agevolata la cartella di pagamento;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che, nelle more, il M. ha optato per la definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, mostrando così di voler rinunciare al ricorso;
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015);
che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018);
che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6-1, n. 23175 del 12/11/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018