LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso proposto da:
P.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MADAMA FABIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CONTRINO ANGELO, MARONGIU GIOVANNI;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 10032/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 24/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che P.P.G. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 10032/2018 laddove, nel dispositivo, viene indicata la CTR del Veneto anzichè quella della Liguria;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in questione nel senso che: laddove, nel dispositivo, leggesi “Commissione Tributaria Regionale del Veneto”, debba leggersi ed intendersi:” Commissione Tributaria Regionale della Liguria”.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018