LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DORIA LUIGI;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI GABRIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO GABRIELE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2083/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/07/2018 dal Consigliere Dott.ssa SPENA FRANCESCA.
RILEVATO
che con sentenza del 27 giugno-5 luglio 2017 n. 2083 la Corte d’appello di Lecce, giudice del reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, e segg., confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da C.L. per l’impugnazione del licenziamento intimatole in data 1 settembre 2015 dal datore di lavoro – OIKOS società cooperativa ONLUS per superamento del periodo di comporto, ritenendo maturata la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1;
che la Corte territoriale disattendeva la tesi della reclamante secondo cui il termine di decadenza non decorreva dalla comunicazione del licenziamento bensì dalla definizione del procedimento amministrativo pendente presso l’INAIL per il riconoscimento della dipendenza da infortunio sul lavoro delle assenze dall’11 febbraio all’1 marzo 2015 (che avrebbe determinato la irrilevanza di detto periodo nel computo del comporto).
Osservava che il testo della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 disponeva la decorrenza della decadenza dalla intimazione del licenziamento e che tale termine non era suscettibile nè di sospensione nè di interruzione, a norma dell’art. 2964 c.c..
L’atto di licenziamento era motivato poichè indicava tanto la ragione del recesso (il superamento del periodo di comporto) che i singoli periodi di assenza nonchè le ragioni del computo dei giorni di assenza dalli 1 febbraio al 1 marzo 2015 (il mancato riconoscimento da parte dell’INAIL della dipendenza della assenza da infortunio sul lavoro).
che avverso la sentenza ha proposto ricorso C.L., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese la società cooperativa OIKOS ONLUS con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
CONSIDERATO
che con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6,comma 1, in relazione al nuovo testo della L. n. 604 del 1966, art. 2, in raffronto agli artt. 1442 e 1324 c.c. ed omessa declaratoria di una causa di nullità.
Ha dedotto che il provvedimento di licenziamento, in quanto basato su di un atto esterno non ancora adottato – la determinazione INAIL di disconoscimento dell’infortunio sul lavoro, non ancora comunicata – era radicalmente nullo ed inesistente per mancanza di causa e, dunque, non idoneo a far decorrere il termine di impugnativa stragiudiziale. La intimazione del licenziamento era altresì priva di motivazione – e dunque inefficace – perchè il mancato riconoscimento dell’infortunio non era stato ancora comunicato dall’INAIL.
Ha assunto che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto che il termine per l’impugnativa stragiudiziale decorresse anche in caso di licenziamento nullo o comunque inefficace;
che ritiene il Collegio si debba dichiarare la improcedibilità del ricorso;
che, invero, il deposito della copia del ricorso è tardivo; la notifica del ricorso è avvenuta con modalità telematica in data 21.8.2017 sicchè il termine di deposito di cui all’art. 369 cod. proc. civ. scadeva lunedì 11 settembre 2017. Parte ricorrente provvedeva alla spedizione del ricorso soltanto in data 14 settembre 2017, a mezzo posta privata.
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere definito con ordinanza di improcedibilità in camera di consiglio, ex art. 375 cod. proc. civ..
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. Non è stata depositata, infatti, la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018