Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26548 del 19/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18541/2017 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Prizzi n. 7 presso lo studio dell’avvocato Tellone Simonetta, rappresentato e difeso dall’avvocato Besca Sabatino, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari;

– intimato –

avverso la sentenza n. 839/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/07/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto che il presente giudizio sia definito all’esito della pronuncia di rimessione alle Sezioni Unite.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 15/05/2017, pronunciata in giudizio promosso da O.C., cittadino della Nigeria, al fine di sentirsi riconoscere, a fronte del diniego della Commissione Territoriale di Bari, la protezione internazionale ovvero, in via subordinata, quella sussidiaria ovvero, in via ancora più gradata, quella umanitaria, ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la decisione del Tribunale di L’Aquila, che aveva respinto il ricorso.

La Corte distrettuale ha rilevato la tardività dell’appello, promosso dall’ O., avverso ordinanza del Tribunale comunicata il 19/07/2016, con atto di citazione, notificato nel termine di legge, ma “depositato in cancelleria soltanto in data 22-9-2016”, quando il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., era scaduto, affermando che, dovendo l’appello essere proposto con ricorso e non con atto di citazione, in base ad un’interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f, la sanatoria delle impugnazioni introdotte con citazione anzichè con ricorso, quale quella in oggetto, presupponeva il rispetto del termine perentorio di legge sia per la notifica dell’atto sia per il suo deposito in cancelleria, il che nella specie non era avvenuto.

Avverso la suddetta sentenza, O.C. propone ricorso per cassazione, in unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 702 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. g), denunciando l’erroneità della statuizione della Corte d’appello, in quanto, anche dopo la Riforma del 2015, l’atto introduttivo del giudizio di appello è la citazione, come previsto per il rito sommario di cognizione ex art. 702 quater c.p.c., cosicchè nessun rilievo può essere dato all’iscrizione a ruolo, che, nel caso di introduzione del giudizio con citazione, può essere effettuata entro il termine di 10 gg. dalla notifica dell’atto alla controparte, come nella specie era avvenuto.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. civ., sez. 6-1, ordinanza n. 17420 del 13 luglio 2017) ha già ritenuto che il mero riferimento al “ricorso” in appello nel testo del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), che ha modificato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, non vale a modificare l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ordinanze nn. 14502 del 26 giugno 2014 e 26326 del 15 dicembre 2014) secondo cui l’appello proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la domanda di rigetto della domanda di protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso e, pertanto, la tempestività dell’impugnazione deve essere verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.

Nella specie, l’appello avverso ordinanza del Tribunale comunicata il 19/07/2016 è stato introdotto con atto di citazione, notificato il 19/09/2016 (lunedì, scadendo il trentesimo giorno di domenica), e l’iscrizione a ruolo risulta effettuata il 22/09/2016, entro il decimo giorno dalla notifica dell’atto di citazione in appello.

Deve osservarsi che il caso esaminato dall’ordinanza n. 11232/2018 (richiamata dal PG nelle conclusioni scritte) è diverso, avendo l’appellante, in quel giudizio, proposto “ricorso” e non citazione avverso la decisione di primo grado, depositato tempestivamente, ma notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, oltre il termine di legge; questa Corte, pur confermato l’orientamento di questo giudice di legittimità sopra richiamato, ha ritenuto di dovere rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione dei ricorso alle Sezioni Unite, in merito alla questione della tutela da accordare alla parte che, indotta ad un incolpevole affidamento sull’interpretazione della norma, basata sull’uso testuale dell’espressione “ricorso”, nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, abbia provveduto tempestivamente al suo deposito.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472