LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14612/2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1591/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 6/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1591/2017, depositata il 30 ottobre 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3;
l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art. 702 quater c.p.c., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 19, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater c.p.c., comma 1 – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., 15/12/2014, 26326; Cass., 26/06/2014, n. 14502; Cass., 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U., 10/02/2014, n. 2907);
tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. ex plurimis, Cass., 11/09/2017, n. 21031; Cass., 11/09/2017, n. 21030; Cass. 13/07/2017, n. 17420);
nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (11 novembre 2016) e che la citazione era stata, poi, depositata il 13 dicembre 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello, come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ritenuto che:
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018