Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26552 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 23834/2016 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO ODIERNO, RENATO ANGELONE, GIOVANNA PAGNOZZI;

– ricorrente –

contro

M.M., MA.MO.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 14424/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

gli Avvocati Renato Angelone, Giovanna Pagnozzi e Stefano Odierno, quali procuratori e difensori di F.P., hanno avanzato istanza di correzione di errore materiale della sentenza 14424/2916, con cui questa Corte, nel decidere sul ricorso proposto da M.M. e MA.MO. nei confronti di F.P., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli 3659/2012, depositata il 12/11/2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, omettendo tuttavia di distrarle in favore degli Avvocati Stefano Odierno e Giovanna Pagnozzi, che ne avevano fatto richiesta, ed omettendo di indicare nell’epigrafe della sentenza la ricorrente MA.MO..

CONSIDERATO

che:

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore e di mancata indicazione di parte ricorrente nell’epigrafe della sentenza, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo le suddette richieste qualificarsi come domanda autonoma;

che la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

che il ricorso va dunque accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte 14424/2016, sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano Odierno e Giovanna Pagnozzi, ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “ed accessori di legge” e che inoltre si aggiungano all’epigrafe della sentenza le parole “e Ma.Mo.”, che dunque vengano corretti i relativi pronomi;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U., Ordinanza 9438/2002).

PQM

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 14424/2016 sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano Odierno e Giovanna Pagnozzi ex art. 93 c.p.c.”, dopo le parole “ed accessori di legge”; e che inoltre si aggiungano all’epigrafe della sentenza le parole “e Ma.Mo.”, e che, dunque, vengano corretti i relativi pronomi. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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