LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 23834/2016 proposto da:
F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO ODIERNO, RENATO ANGELONE, GIOVANNA PAGNOZZI;
– ricorrente –
contro
M.M., MA.MO.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 14424/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
gli Avvocati Renato Angelone, Giovanna Pagnozzi e Stefano Odierno, quali procuratori e difensori di F.P., hanno avanzato istanza di correzione di errore materiale della sentenza 14424/2916, con cui questa Corte, nel decidere sul ricorso proposto da M.M. e MA.MO. nei confronti di F.P., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli 3659/2012, depositata il 12/11/2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, omettendo tuttavia di distrarle in favore degli Avvocati Stefano Odierno e Giovanna Pagnozzi, che ne avevano fatto richiesta, ed omettendo di indicare nell’epigrafe della sentenza la ricorrente MA.MO..
CONSIDERATO
che:
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore e di mancata indicazione di parte ricorrente nell’epigrafe della sentenza, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo le suddette richieste qualificarsi come domanda autonoma;
che la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
che il ricorso va dunque accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte 14424/2016, sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano Odierno e Giovanna Pagnozzi, ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “ed accessori di legge” e che inoltre si aggiungano all’epigrafe della sentenza le parole “e Ma.Mo.”, che dunque vengano corretti i relativi pronomi;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U., Ordinanza 9438/2002).
PQM
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 14424/2016 sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano Odierno e Giovanna Pagnozzi ex art. 93 c.p.c.”, dopo le parole “ed accessori di legge”; e che inoltre si aggiungano all’epigrafe della sentenza le parole “e Ma.Mo.”, e che, dunque, vengano corretti i relativi pronomi. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018