LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12374/2017 proposto da:
L.N., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato WALTER ZIDARICH;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO DI ***** E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO P.O., SA.PE.;
– intimati –
avverso la sentenza 62/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 28/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
S.P. e L.N. propongono ricorso per cassazione contro il Fallimento di ***** sas e del socio accomandatario, che non svolgono difese in questa sede, avverso il provvedimento della corte di appello di Trento 1.2.2017 che ha disatteso la richiesta cancellazione di annotazione di lite a mezzo correzione di sentenza ex art. 287 c.p.c., statuendo che dalla sentenza n. 61/12 non risultava l’annotazione di una domanda a libro fondiario e che il potere del giudice di disporre la cancellazione anche di ufficio riguarda l’ipotesi del rigetto della domanda o dell’estinzione del processo mentre nella specie la domanda era stata accolta.
I ricorrenti denunziano abnormità della decisione per inesistenza giuridica della domanda, perdurante elusione del giudicato sostanziale con richiesta di rinvio pregiudiziale alle corti Europee ed impugnazione anche delle pregresse decisioni del Tribunale e della corte di appello.
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimento insuscettibile di passare in giudicato essendo stata esclusa solo la correzione ex artt. 287 c.p.c. e ss.
Il provvedimento impugnato è privo dei caratteri di definitività e decisorietà e non è suscettibile di passare in giudicato (ex multis Cass. 17.2.2014 n. 3629, Cass. 18.6.2013 n. 15263 in tema di sequestro, Cass. 12.7.2012 n. 11800, Cass. 21.7.2010 n. 17211, Cass. 29.10.2010 n. 22203 e già in precedenza Cass. n. 8446/2006, Cass. 11.2.2000 n. 1500, Cass. 26.5.1999 n. 5118, S.U. n. 1832/1996).
Del resto non si attacca la duplice ratio della inesistenza o comunque non rilevata annotazione e dell’accoglimento della domanda.
Nè ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alle Corti Europee, essendo esperibili ulteriori e diversi rimedi nel diritto interno.
Va anche sottolineato che è inammissibile perchè tardiva l’impugnazione delle pregresse decisioni del tribunale e della corte di appello, ovvio essendo che i ricorrenti potevano e dovevano ricorrere a suo tempo contro la sentenza di appello per la ratio decisoria dell’estinzione dichiarata in quella sede.
L’impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni od errori materiali o di calcolo, che a norma dell’art. 288 c.p.c., comma 3, può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata, salvo che l’errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione.
L’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della stessa va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza e non della correzione (Cass. 7.12.2004 n. 22933). Nel caso odierno non vi è stata correzione.
Il ricorso è peraltro inammissibile perchè non illustra lo specifico contenuto nè dell’istanza di correzione, nè della decisione nè dei profili giuridici in base ai quali sarebbe errata la mancata correzione.
Donde l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018