Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26558 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13463/2017 R.G. proposto da:

S.M., S.A., SA.AM., S.G., S.E., S.F., SA.FR., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NICOLA SCOTTI GALLETTA, MARCO SCOTTI GALLETTA, ANTONIO SCOTTI GALLETTA;

– ricorrenti –

contro

C.D., C.C.G., nella qualità di eredi di C.A. e S.W.; G.M., nella qualità

di erede di GR.MA.; C.M., in proprio e nella qualità di erede di GR.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO MONTEFUSCO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 4806/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che chiede il rigetto del ricorso, dichiarandosi la competenza del Giudice di Pace.

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti propongono regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 4806 del 26.4.2017 che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si è dichiarato incompetente in merito all’ingiunzione a carico tra l’altro di C.A. e S.W. nonchè di G.M. e C.M. per l’importo di Euro 4.779,06, individuato in entrambi i casi dai ricorrenti operando la compensazione tra il loro preteso maggiore credito per indennizzo relativo a costituzione di servitù coattiva ed il controcredito vantato dagli ingiunti per spese legali in relazione a sentenza della corte di appello di Napoli n. 4294/2010.

Gli istanti deducono che va tenuto conto dell’ammontare del credito dedotto pari ad Euro 7.819,12 e non dell’importo residuato dalla operata compensazione.

Le controparti hanno resistito ed i ricorrenti hanno presentato memoria deducendo che il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.

Il PG Zeno ha chiesto il rigetto del ricorso e la declaratoria di competenza del GP, che il Collegio condivide.

E’ pacifico che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato chiesto ed ottenuto per l’importo di Euro 4.779,06 sia pure quale somma risultante dalla compensazione tra il credito vantato dai ricorrenti ed il controcredito.

Nelle cause relative a pagamento di somme di denaro deve tenersi conto di quanto in concreto richiesto dalle parti (Cass. 9251/04 e 1338/05) e la competenza per valore si determina in relazione alla somma specificata (Cass. 16318/2011) per cui è irrilevante il riferimento a più domande cumulativamente proposte, qualora, come nella specie l’atto introduttivo contenga una autolimitazione della domanda.

Donde la declaratoria di competenza del Giudice di Pace.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 1500 di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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