LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6156/2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA DE MARCO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 999/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
S.G., lavoratore agricolo alle dipendenze dell’azienda F.L., ha chiesto al Tribunale di Castrovillari di essere reiscritto per gli anni 2006-2010, e per i giorni indicati, negli elenchi dei braccianti agricoli, dai duali era stato illegittimamente cancellato;
il Tribunale ha accolto la domanda;
la Corte di Catanzaro, su appello dell’Inps, ha accolto l’impugnazione e per l’effetto ha rigettato la domanda; a fondamento del decisum ha ritenuto che i testimoni escussi avessero reso dichiarazioni generiche a fronte di un verbale ispettivo da cui emergeva che la manodopera impiegata al lavoro e il numero di giornate dichiarate dalla azienda agricola, apparentemente datrice di lavoro del ricorrente, erano in esubero rispetto alte lavorazioni contabilizzate nei diversi anni;
contro la sentenza, pubblicata il 13/10/2015, il lavoratore propone ricorso per cassazione, al quale resiste l’Inps con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;
il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
i motivi di ricorso sono così formulati:
1. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha omesso di comparare e apprezzare tutti gli elementi acquisiti al giudizio, a fronte di una ricostruzione fattuale meramente presuntiva compiuta dall’istituto previdenziale circa l’insussistenza del rapporto di lavoro;
2. violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost.: il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della corte territoriale del modello C/2 storico, delle buste paga e dei modelli CUD, relativi al medesimo periodo, a fronte di un onere dell’Inps di contestare specificamente l’esistenza del rapporto di lavoro e fornire le prove della sua simulazione; la valutazione del giudice si poneva in contrasto con il diritto di difesa e con il rispetto dei principi dell’equo processo;
3. violazione dell’art. 3 Cost., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.: il ricorrente ribadisce quanto già esposto nei motivi precedenti sostenendo che la sentenza di appello costituiva una grave violazione dei diritti costituzionalmente protetti.
Tutti motivi, che si esaminano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega, sono inammissibili.
Sotto un primo profilo, va rilevato che la parte non trascrive, nè produce unitamente al ricorso per cassazione i documenti che non sarebbero stati (o sarebbero stati male) esaminati dalla corte territoriale (modello C/2 storico, buste paga, modello Cud, verbale ispettivo), nè trascrive le deposizioni testimoniali che non sarebbero state correttamente valutate dal giudice del merito; in tal modo non risulta rispettato il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).
Sotto un secondo non meno importante profilo, va ricordato che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.Lgs. n. 212 del 1946, e alle prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile la iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l’istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugi, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del su carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’ iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 02/08/2012, n. 13877).
Nel caso in esame è pacifico che l’Inps ha provveduto a cancellare il ricorrente dall’elenco dei braccianti agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, sicchè è venuta meno la funzione di agevolazione probatoria svolta dall’iscrizione, con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale (da ultimo, Cass. 16/05/2018, n. 12001).
Il giudice del merito ha fatto corretta e piana applicazione delle suddette regole di ripartizione degli oneri probatori, valutando le prove acquisite al giudizio e reputandole insufficienti a comprovare l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato di natura agricola: in particolare, ha rilevato come dalle deposizioni testimoniali assunte non fosse possibile evincere gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali il numero di giornate di lavoro prestato, l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, il suo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale.
Tale giudizio è stato poi corroborato dal rilievo dato al verbale ispettivo, redatto a seguito di una verifica presso l’azienda agricola F., e dai dati tratti dalla consultazione dei libri contabili, commerciali e fiscali, da cui era emersa una situazione di non corrispondenza tra la manodopera impiegata al lavoro e il numero delle giornate dichiarate, in esubero rispetto alle lavorazioni contabilizzate riscontrate nei diversi anni, così rafforzandosi il convincimento circa la mancanza di prove di un rapporto di lavoro subordinato.
La valutazione del giudice del merito è esaustiva e coerente, sicchè nessuna violazione dei diritti di difesa, peraltro solo genericamente denunciata, è riscontrabile nel procedimento e nel giudizio conclusivo. Al riguardo occorre osservare che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazionè degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (da ultimo, Cass. 27/12/2016, n. 27000).
Tali circostanze non sono riscontrabili nella fattispecie in esame in cui la censura opera interamente sul piano dell’apprezzamento delle prove, insindacabile in sede di legittimità, e senza che sia riscontrabile alcuna violazione delle norme suindicate.
Contrariamente a quanto adombra il ricorrente, il giudice del merito non ha attribuito alcun valore di fede privilegiata al verbale ispettivo, ma ne ha valutato le sue risultanze secondo il suo prudente apprezzamento e nel concorso degli altri elementi istruttori sottoposti al suo giudizio (sui limiti di efficacia probatoria dei verbali ispettivi, cfr. Cass. 07/11/2014, n. 23800).
In realtà, attraverso la denuncia di violazione delle norme suindicate la parte intende ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non più riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 20l2, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, il quale si esaurisce, nell’interpretazione datane da questa Corte nella sentenza delle sezioni unite n. 8053/2014, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 13/08/2018, n. 20721).
D’altro canto, l’omesso esame di clementi istruttori (modello C/2 storico, buste paga, modello Cud), non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., SU, 7 aprile 2014, n. 8053/8054).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e la parte deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in ragione del valore della controversia. Poichè che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari a quello versato per il contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 (Cass. 05/06/2017, n. 13935).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1800,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018