LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9545/2016 proposto da:
IRETI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUITO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.I.I.) S.p.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CVESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 286/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/9018 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
1. La Genova Reti Gas Srl ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito, notificatole per conto dell’Inps, con il quale si chiedeva il pagamento di contributi e sanzioni per omesso versamento dei contributi CIGO, CIGS: l’opposizione era limitata al mancato accoglimento dello sgravio contributivo per un determinato importo, oltre alle somme aggiuntive e ai relativi compensi di riscossione.
1.2. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, motivando esclusivamente in ordine alla sussistenza dell’obbligo al pagamento dei contributi CIGO e CIGS e mobilità, non oggetto dell’opposizione, senza nulla argomentare in punto di sgravio.
1.3. La sentenza è stata impugnata tanto dalla società quanto dall’Inps.
1.4. La Corte d’appello ha dichiarato la nullità della sentenza, per omessa pronuncia sull’unico motivo di opposizione e, dunque, per violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha quindi deciso la causa nel merito, con il rigetto dell’opposizione.
1.4.1. La Corte, a fondamento del decisum, ha ritenuto che il presupposto indispensabile per il riconoscimento dello sgravio è la regolarità contributiva e che l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Inps non è sufficiente per il riconoscimento degli sgravi, avendo la sola finalità di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per ottenere quella specifica agevolazione, fermo restando l’accertamento della regolarità contributiva al momento in cui, tramite i D.M. n. 10, il soggetto beneficiario procede al recupero dello sgravio già accettato dall’Inps.
1.4.2. Ha precisato che la mancata attivazione del sistema di segnalazione previsto al punto 10.4 circolare Inps 18 aprile 2008, n. 51, non poteva avere come conseguenza quella di escludere l’eventuale irregolarità contributiva, rilevando peraltro che l’Inps aveva inviato una nota di rettifica nel febbraio del 2013, con cui segnalava la sussistenza di un debito contributivo in relazione al D.M. 10 del mese di settembre 2012: a fronte di tale nota era onere della società provvedere a regolarizzare la propria posizione nel termine di 15 giorni previsto dal D.M. 24 ottobre 20074, art. 7, comma 4, ed in mancanza di tanto essa doveva ritenersi definitivamente decaduta dalla possibilità di usufruire dello sgravio.
1.4.3. Infine, ha ritenuto che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente appellante, i crediti per i duali si richiedeva lo sgravio dovevano ritenersi “iscritti a ruolo”, secondo quanto dispone il D.M. 24 ottobre 2007, art. 8, comma 2, dal momento che era stato emesso un avviso di addebito il quale, ai sensi della L. 31 maggio 2010, art. 30, comma 14, convertito in L. n. 122 del 2010, sostituisce e assomma in sè le funzioni che prima erano dell’iscrizione a ruolo e della emissione della cartella di pagamento, assumendo natura di atto impositivo e titolo esecutivo.
1.4.4. Ne conseguiva che, essendo stato il pagamento eseguito solo dopo la notifica dell’avviso di addebito, la società versava in una condizione di irregolarità contributiva per la citiate non poteva risorgere il diritto agli sgravi pretesi.
1.5. Contro la sentenza la Ireti s.p.a., nella quale è stata fusa per incorporazione la Genova Reti Gas Srl, propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti.
1.6. La proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,comma 1175, nonchè del D.M. 24 ottobre 2007, art. 8, dolendosi che la sua domanda di sgravio per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per gli anni 2010 e 2011 era stata accettata dall’Inps che, però, non aveva proceduto allo sgravio delle somme indicate; la tesi della Corte secondo cui non sussisterebbe il suo diritto allo sgravio per il mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva era erronea, perchè non sussistevano cause ostative al rilascio del detto documento.
2. Il motivo è infondato, oltre a evidenziare profili di inammissibilità, dal momento che la parte non trascrive neppure per stralcio la domanda di sgravio e i documenti che indica sostegno del motivo di ricorso (domanda di sgravio e provvedimento di accoglimento da parte dell’Inps, note di rettifica), così violando il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che impone la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti sui quali il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.1. La censura afferente all’accertamento compiuto dalla Corte in ordine alla situazione di irregolarità contributiva in cui versava la ricorrente, ostativa, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, al riconoscimento del diritto allo sgravio preteso, è inoltre manifestamente infondata, in ragione del carattere premiale della normativa sugli sgravi contributivi, non rilevando in proposito il pagamento delle somme richieste nell’avviso di addebito, in quanto avvenuto successivamente alla sua notificazione, il che attesta che al momento della richiesta del diritto agli sgravi la parte non versava in una situazione di regolarità contributiva.
La corte territoriale ha escluso il diritto allo sgravio pur in presenza di autorizzazione dell’INPS, la quale di per sè non esaurisce la verifica della situazione di regolarità contributiva, come richiesta dalla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1175; altrettanto correttamente ha ritenuto non sostenibile l’assunto della società secondo la quale non era ostativo al rilascio del documento di regolarità contributiva l’emissione dell’avviso di addebito, in quanto tale avviso, in base al criterio interpretativo di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 11, costituisce esso stesso titolo esecutivo sicchè i corrispondenti crediti non erano destinati ad essere iscritti a ruolo (Cass. 18/5/2017, n. 12588; da ultimo, cfr. Cass. 25/9/2018, n. 22730).
2.2. Diventano così inconferenti gli argomenti addotti dalla ricorrente in ordine alla mancanza di segnalazioni, da parte dell’Inps, di eventuali irregolarità e alla insussistenza di cause non ostative al rilascio del DURC, attese le peculiari funzioni e finalità cui il documento si riconnette (Cass. 23 giugno 2017, n. 15818; in tal senso Cass. 12 maggio 2016, n. 9816).
3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore dell’Inps controricorrente, anche nella qualità di procuratore speciale della SCCI, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia.
Poichè il ricorso e stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a duello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018