Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26575 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23848/2016 proposto da:

COMUNE DI PALOMONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO NICOLA CICCHETTI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ASI – AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RESTAINO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUDOVICO MAZZON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5353/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALDANO, depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5353/9/2016, depositata il 9 giugno 2016, notificata il 14 luglio 2016, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – rigettò l’appello proposto dal Comune di Palomonte nei confronti del Consorzio ASI – Area per lo Sviluppo Industriale – (di seguito Consorzio) avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio avverso avvisi di accertamento ICI per diverse annualità d’imposta in relazione a taluni cespiti siti nel territorio comunale, avendo ritenuto la CTR, nel confermare la decisione di primo grado, di qualificare il Consorzio come soggetto esente dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a).

Avverso la decisione della CTR il Comune di Palomonte ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste il Consorzio con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

1. Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere erroneamente ritenuto il Consorzio esente dall’imposta, sia in ragione della sua natura di ente pubblico economico, come tale svolgente attività di tipo imprenditoriale, sia annoverando, come da Statuto, nella compagine consortile il Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato, in relazione all’invocato parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La pronuncia impugnata incorre già in errore di diritto laddove qualifica il Consorzio come ente pubblico non economico.

Viceversa, come è noto, la L. 5 ottobre 1992, n. 317, art. 36, comma 4, stabilisce che “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici”, spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 15 giugno 2010, n. 14293; Cass. sez. 5, 21 gennaio 2016, n. 12797) ha quindi chiarito i limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa.

A ciò consegue che, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, è onere del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne (giurisprudenza costante: ex multis, specificamente in tema di ICI, Cass. sez. 5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 5, 3 dicembre 2010, n. 24593).

1.2. Nella fattispecie il giudice di merito avrebbe dunque dovuto valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del Consorzio, ovvero rientrassero nell’esercizio dell’ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e quindi soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale.

Detta valutazione è del tutto mancata nella fattispecie in esame.

1.3. Peraltro, come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16281 e 16282 depositate il 30 giugno 2017) in analoghe controversie dello stesso Consorzio ASI, la L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 18, avente chiara natura interpretativa, stabilisce che “L’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”.

1.4. La presenza del Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente, tra i soggetti consorziati, secondo espressa previsione statutaria, solo successivamente al periodo oggetto di accertamento per cui è causa modificata con Delib. 24 settembre 2014, n. 14 del Consiglio Generale, ratificata dalla G.R. della Campania con Delib. 1 dicembre 2014, n. 557, regolarmente pubblicata nel BURC n. 34/2016 di detta Regione, come riconosciuto in controricorso dalla stesso Consorzio, si pone in contrasto oggettivo con detta norma interpretativa, trattandosi in questo caso di requisito di natura soggettiva, che prescinde dalle funzioni in concreto attribuite a detto ente consorziato, di mero tesoriere, come dedotto dal controricorrente. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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