LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23884/2016 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato ALFISI ISABELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA CIACCI, LUCA BIRIGNANI;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 473/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 473/1/2016, depositata il 10 marzo 2016, non notificata, la CTR della Toscana rigettò l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno nei confronti del sig. B.S. avverso la sentenza della CTP di Siena, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per contributi consortili per l’anno 2010.
Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
L’intimata (allora) Equitalia Centro S.p.A. non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4) e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione omessa o apparente.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 13 marzo 2018, n. 6077; Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorchè il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Nella fattispecie in esame la motivazione della sentenza impugnata, dato atto che il giudice di prime cure aveva ritenuto la cartella di pagamento nulla perchè priva di adeguata di motivazione, si compendia nella seguente affermazione: “In effetti la cartella contiene l’indicazione del tributo, e tutti i dati catastali di identificazione del bene immobile, ma mancano ulteriori indicazioni”.
Non è dato sapere quali siano le “indicazioni” ritenute imprescindibili dalla CTR perchè la cartella potesse dirsi adeguatamente motivata e manca altresì ogni riferimento utile affinchè l’obbligo di motivazione possa dirsi assolto per relationem con la pronuncia di primo grado, non essendo stata neppure minimamente illustrata la critica svolta dal Consorzio con l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, nè riportato sul punto il contenuto dell’impugnata pronuncia che il giudice di appello ha ritenuto di dover condividere.
2. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018