LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24337-2016 proposto da:
COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO COLUCCI;
– ricorrente –
contro
D.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 386/2/2016 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 29/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 386/2/2016, depositata il 29 luglio 2016, non notificata, la CTR del Molise accolse l’appello proposto dal sig. D.C. nei confronti del Comune di Mirabello Sannitico avverso la sentenza della CP di Campobasso, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2004, col quale il Comune provvedeva al recupero dell’ICI ritenuta dovuta in relazione a fabbricato di proprietà del contribuente del quale aveva disconosciuto la ruralità per mancanza del requisito soggettivo.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Mirabello Sannitico ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo il ricorrente Comune denuncia ultrapetizione, violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 13 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dell’atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, questione mai dedotta dal contribuente, ponendosi peraltro la sentenza impugnata in palese contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contraddittorio endoprocedimentale.
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i principi posti da dette norme in tema conoscenza degli atti tributari e di buona fede e collaborazione nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti non implicano un obbligo generalizzato di contraddittorio, laddove esso non sia espressamente previsto a pena di nullità dell’atto o discenda dai principi generali del diritto dell’Unione Europea.
3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.
Essi sono manifestamente fondati.
3.1. Quanto al denunciato vizio di ultrapetizione, dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che riporta pedissequamente i motivi di gravame sviluppati dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, è dato rilevare che la questione della pretesa obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale riguardo ai tributi locali non è stata oggetto di specifico motivo da parte del contribuente, nè risulta che essa fosse stata in primo grado (sulla natura di eccezione in senso stretto della relativa eccezione cfr. Cass. sez. 5, 30 settembre 1015, n. 19414).
3.2. Riguardo alle denunciate violazioni o false applicazioni di norme di diritto, i motivi sono del pari manifestamente fondati.
Premesso che l’atto impositivo tributario presenta una sua specificità nell’ambito degli atti amministrativi, donde ad essi non consegue un’automatica applicabilità delle norme in tema di procedimento amministrativo (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18488), è sufficiente evidenziare come la sentenza impugnata si ponga in palese contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), che, limitato l’ambito di applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso il locali del contribuente, hanno chiarito che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2018, n. 2873).
Ne consegue, ad ogni evidenza, che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detto principio e va per l’effetto cassata, vertendosi in tema di accertamento riguardante l’ICI, tributo locale, in relazione al quale va esclusa la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio.
4. La Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, alla quale la controversia va dunque rinviata per nuovo esame, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018