Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26581 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25750/2016 proposto da:

LATINA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE PERSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA SOSCIA;

– ricorrente –

contro

A4 TIRRENO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA PANNUNZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA MOZZETTI;

– controricorrente –

avvverso la sentenza n. 1698/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1698/39/2016, depositata il primo aprile 2016, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – rigettò l’appello proposto dalla Latina Ambiente S.p.A. in liquidazione (di seguito concessionaria) nei confronti della A4 Tirreno S.r.l., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Latina, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso atto denominato “di invito al pagamento e avviso di accertamento” relativo al mancato pagamento di TIA 1 per gli anni dal 2006 al 2009 ed irrogazione di sanzioni per omessa presentazione di denuncia, dichiarando non dovute le sanzioni applicate.

Avverso la pronuncia della CTR la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia “Presunta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto succitato, che avrebbe potuto essere impugnato soltanto per vizi propri, essendo stato preceduto da avviso di accertamento che la CTR avrebbe dovuto ritenere definitivo per omessa impugnazione, circostanza che doveva ritenersi ammessa dalla stessa controparte alla stregua del contenuto della memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, depositata nel giudizio di primo grado.

1.1. Il motivo deve ritenersi inammissibile.

Invero, secondo lo stesso argomentare di parte ricorrente, la denuncia di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, indicata, nel contesto dell’illustrazione del motivo, come il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, si pone su un piano succedaneo rispetto all’eventuale riconoscimento della fondatezza della censura di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione; censura, peraltro, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) e dalla giurisprudenza successiva (ex multis si vedano Cass. sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238), con la quale deve dedursi l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.

1.2. Nella fattispecie in esame la sentenza ha espressamente preso in esame la circostanza inerente alla notifica dell’atto che a dire della concessionaria sarebbe stato notificato il 2 novembre 2010 e che sarebbe divenuto definitivo, secondo la ricorrente, per omessa impugnazione, ritenendo, con motivazione rispondente al c.d. “minimo costituzionale”, che la notifica di detto atto non potesse dirsi validamente perfezionata.

Tal rilievo è assorbente, precludendo l’esame della censura riferita alla denunciata violazione o falsa applicazione di norma di diritto, basata sul presupposto di fatto che la notifica dell’atto asseritamente notificato il 2 novembre 2010 fosse andata a buon fine.

1.3. In ogni caso, la decisione impugnata ha mostrato di non considerare decisiva detta circostanza, allorchè ha ritenuto che l’avviso di accertamento oggetto d’impugnazione nel presente giudizio n. ***** in data 17 agosto 2011 fosse autonomo rispetto al precedente annullato in autotutela, nè detta valutazione è stata oggetto di adeguata censura nel ricorso della concessionaria.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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