LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12446/017 proposto da:
S.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO LA MOTTA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO ROSSI, ANTONIO CIAVARELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6888/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 14/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 6888/1/2016, depositata il 14 novembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto dal sig. S.T.G. nei confronti del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha disatteso l’istanza di sospensione del presente giudizio nelle more della decisione, con sentenza definitiva, del giudizio vertente sull’impugnazione della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare in oggetto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata, pur non essendosi costituita l’Amministrazione capitolina nel giudizio dinanzi alla CTR, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Va dato atto che il Comune di Roma Capitale, nel deposito del proprio controricorso, ha dichiarato di essere venuto per la prima volta a conoscenza dell’impugnativa del contribuente avverso l’avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2011 per cui è causa, non avendo ricevuto regolare notifica nè del ricorso di primo grado, nè del ricorso in appello.
Non essendo stata oggetto peraltro la sentenza della CTR oggetto d’impugnazione sotto il profilo del difetto di contraddittorio, resta precluso il rilievo officioso di detta nullità, convertendosi la stessa in motivo d’impugnazione.
4. Ciò premesso, il primo motivo deve ritenersi inammissibile.
La sentenza impugnata, pur motivando espressamente solo in ordine alla questione inerente alla richiesta sospensione del presente giudizio nelle more della definizione di quello avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro l’attribuzione di nuova rendita al fabbricato oggetto d’imposizione, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata per mezzo della quale il ricorso di primo grado era stato notificato.
Ne consegue che, in assenza di specifica impugnazione di detta autonoma ratio decidendi – peraltro, come è dato leggere dalla sentenza impugnata, implicitamente confermata dallo stesso contribuente laddove si è limitato a giustificare l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso di primo grado, perchè non disponibile all’atto del deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione adita, e rispetto alla quale le ulteriori considerazioni spese dalla CTR si pongono come meri obiter dicta – deve ritenersi formato il giudicato interno sull’inammissibilità del ricorso di primo grado (cfr. Cass. sez. unite 24 luglio 2013. n. 17931 e successiva giurisprudenza conforme), la qual cosa si pone come ostativa all’esame nel merito di ciascuno dei due motivi di ricorso addotti dal contribuente a sostegno del ricorso proposto avverso la sentenza impugnata.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018