LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7197/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1071/31/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione a L.G. sulla domanda di rimborso della maggiore Irpef corrisposta sulla indennità di incentivo all’esodo, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 gennaio 2008 – che aveva rilevato nell’ordinamento italiano una ingiustificata disparità di trattamento fra uomini e donne in relazione all’età pensionistica – applicabile ai rapporti non esauriti, fosse tempestiva, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, l’istanza proposta dal contribuente il 6 aprile del 2009, e quindi nel termine di quarantotto mesi dal deposito della sentenza della Corte di giustizia.
Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2 D.P.R. n. 602 del 1973), per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso della maggiore Irpef versata nell’anno 2003 sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo. Ciò in quanto la domanda è stata presentata in data 5 marzo del 2010, e quindi oltre il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta, previsto a pena di decadenza dall’art. 38 cit..
Il motivo è fondato e va accolto.
Le Sezioni Unite di codesta Corte hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: “Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario” (Sez. Un. n. 13676 del 16 giugno 2014, conf. Cass. n. 3793/2016, n. 19852/2016).
Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l’eliminazione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”. (v. da ultimo Cass. 5320/2018).
Alla stregua di tale principio il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata. Poichè la domanda di rimborso del contribuente è intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ricorrono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
In ragione del recente affermarsi della giurisprudenza sulla questione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Vanno compensate le spese per i gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018