LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21777/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.F., G.A., N.R., nella qualità
di eredi di G.G.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBARA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO AMODIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 431/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di BARI, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef, Iva, anni 2007 e 2008, notificati a G.G.L., rappresentante di commercio di apparecchi radiologici e medicali, oggi N.R., G.F. e G.A. nella qualità di eredi, in relazione al rapporto con l’Associazione dilettantistica Pallacanestro Fiore di Puglia, che aveva emesso fatture per operazioni di sponsorizzazione. La CTR ha ritenuto la somma corrisposta e comprovata da fatture costituire spese di pubblicità, inerenti, come tali interamente deducibili sino all’importo di Euro 200.000,00.
I contribuenti resistono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. L’unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione di legge, artt. 108 e 109 TUIRex art. 360 c.p.c., n. 3, è infondato, alla luce del recente ma ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha delimitato l’ambito delle detrazioni fiscali delle spese di sponsorizzazione, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, statuendo che esse sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, col ricorrere delle seguenti condizioni: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. n. 8981/2017, n. 14232/2017; n. 17973/2018).
Tale accertamento, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è stato compiuto dalla CTR, che ha verificato la sussistenza degli indicati presupposti, necessari al fine della deducibilità delle relative spese.
2. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018