Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26600 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8280-2014 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO IORFIDA;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 57, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PASQUALI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2131/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

C.R. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Torino che gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 22.571,64 in favore dell’avv. I.G., per l’assistenza professionale da questi prestata, affermando di avere già pagato e che comunque erano trascorsi i tre anni di prescrizione di cui all’art. 2956 c.c., n. 2, e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per lo svolgimento negligente delle prestazioni da parte dell’avvocato. L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Torino, che, sulla base dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha invece respinto la domanda riconvenzionale.

La pronuncia veniva impugnata in via principale da I. e in via incidentale da C.. La Corte d’appello di Torino, con sentenza 31 ottobre 2013, n. 2131, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.

Contro la sentenza ricorre in cassazione I..

Resiste con controricorso C..

Il ricorrente ha depositato, ex art. 380-bis 1 c.p.c., memoria con cui ha eccepito la tardività della notificazione del controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., art. 1362 c.c. e ss., art. 1703 c.c. e ss., artt. 1722, 2730 e 2733 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione: la Corte d’appello avrebbe errato nell’individuare il termine di decorrenza della prescrizione in quanto, essendo stata conferita all’avv. I. una procura generale, tale termine non andava computato, come ha fatto il giudice di merito, dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Torino che ha definito la causa in relazione alla quale l’avv. I. aveva chiesto il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Il motivo non può essere accolto. La seconda parte del motivo – come del secondo e del terzo – fa riferimento, nella rubrica e nel successivo svolgimento, a un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Non è poi ravvisabile la violazione o falsa applicazione delle svariate disposizioni richiamate dalla rubrica, non tutte oggetto di sviluppo nel corpo del motivo: la Corte d’appello, come il Tribunale, ha ritenuto che il termine triennale della prescrizione decorra, ai sensi dell’art. 2957 c.c., comma 2 c.c., dalla decisione della lite, ossia dalla sentenza della Corte d’appello di Torino che ha definito la causa in relazione alla quale l’avv. I. ha effettuato le prestazioni per cui ha chiesto il decreto ingiuntivo opposto, non dando rilievo all’avvenuto conferimento di una procura generale alle liti. Il giudice di merito ha così seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “l’incarico all’avvocato si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale – mandato che nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio si esaurisce con la pubblicazione della sentenza di appello – e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte” (così Cass. 13401/2015).

b) Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto del secondo, che contesta violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., art. 1722 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, perchè “esclusa la cessazione di efficacia della procura indicata dal giudice di merito”, questi avrebbe dovuto “approfondire, in relazione all’art. 1722 c.c., a quale specifica causa di estinzione fare riferimento”.

c) Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 345 e 421 c.p.c., artt. 2729, 2656, 2657 e 2659 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione: la Corte d’appello, in relazione alla “ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta” di cui all’art. 2959 c.c., non avrebbe “esaminato e valutato in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari coi caratteri della precisione e della gravità e dunque con potenziale efficacia probatoria”.

Il motivo è inammissibile: esso si sostanzia in una denuncia di insufficienza della motivazione, parametro che – come si è già sottolineato supra sub a) – non è applicabile ratione temporis alla fattispecie.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si dispone in punto spese essendo il controricorso, come eccepito dal ricorrente, stato tardivamente notificato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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