LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3274/2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA n. 185, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA MOCELLA, MARCO MOCELLA;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 6.7.2011 D.S.S. chiedeva alla Corte di Appello di Roma il riconoscimento dell’indennizzo per equa riparazione derivante dalla durata irragionevole del processo in relazione ad un giudizio civile svoltosi in primo grado innanzi il Tribunale di Napoli e conclusosi dopo 22 anni e 7 mesi dalla notificazione dell’atto introduttivo.
La Corte di Appello, con il decreto impugnato, determinava l’indennizzo in Euro 19.250 riconoscendo una durata eccessiva di 20 anni e determinando la somma di Euro 750 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e quella di Euro 1.000 per i successivi.
Interpone ricorso per la cassazione di detto provvedimento il Ministero della Giustizia, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la D.S.. Le parti non hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – che come si vedrà è articolato in tre parti – il ricorrente lamenta l’assenza della motivazione, in relazione al parametro costituzionale di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ed all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe determinato una durata irragionevole di 20 anni mediante il mero scomputo dalla durata totale (23 anni) del tempo ritenuto ragionevole per la definizione del primo grado (3 anni), senza fare alcun riferimento alla natura e al livello di complessità del giudizio presupposto. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che nel ricorso introduttivo la richiedente dava atto che la causa aveva avuto numerosi rinvii per la nomina del CTU e che il fascicolo di ufficio era stato smarrito, il che faceva presupporre che il ritardo non fosse totalmente imputabile all’Amministrazione. La motivazione sarebbe quindi meramente apparente e sostanzialmente mancante.
Nel corpo del medesimo motivo, il ricorrente lamenta anche il fatto che la Corte territoriale non avesse accolto l’istanza della D.S., volta ad acquisire copia degli atti del giudizio presupposto, omettendo in tal modo qualsiasi indagine sullo sviluppo “in concreto” dello stesso.
Infine, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di Appello, in quanto in essa da un lato si fa riferimento al valore della quota di ciascun condividente, particolarmente rilevante (oltre Euro 200.000) e dall’altro lato si fa riferimento alla durata standard di tre anni.
Il secondo profilo della censura, concernente il mancato accoglimento dell’istanza di acquisizione documentale, è inammissibile, posto che quest’ultima era stata formulata dalla richiedente D.S., e non dal Ministero, che di conseguenza non ha interesse concreto all’impugnazione.
Il terzo profilo, relativo alla contraddittorietà della motivazione, è del pari inammissibile in quanto non si confronta con i limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo applicabile ratione temporis a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 – per la deduzione del vizio motivazionale innanzi la Corte di Cassazione. Infatti il vizio di motivazione deve essere interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Il primo profilo, relativo invece all’assenza della motivazione, è fondato, posto che la Corte territoriale non ha in alcun modo tenuto conto delle caratteristiche e del livello di complessità del giudizio presupposto, limitandosi ad una mera operazione aritmetica di detrazione dalla durata totale della causa (23 anni) della durata ritenuta ragionevole per la definizione del primo grado (3 anni). In tal modo la Corte di Appello non ha fatto alcun riferimento concreto al giudizio presupposto, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, che si configura “… qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998, Rv. 513033; conformi, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 27/01/2006, Rv. 586705; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 06/06/2012, Rv. 622945; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018, Rv. 649281).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta invece, in via alternativa e subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto all’istante l’indennizzo di Euro 19.250 in luogo del minor importo di Euro 15.000 effettivamente indicato nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
Premesso che in concreto non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che la D.S. aveva invocato (come indicato a pag. 18 del ricorso) il riconoscimento di un indennizzo di Euro 15.500 “o in quell’altra misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”, la doglianza è comunque assorbita dall’accoglimento parziale del primo motivo, in quanto la determinazione in concreto della somma da riconoscere alla D.S. per indennizzo a fronte dell’irragionevole durata del procedimento presupposto formerà oggetto del giudizio devoluto al giudice del rinvio.
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e dichiarato assorbito il secondo. Il giudizio va di conseguenza rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, affinchè provveda anche sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo, dichiarandolo inammissibile per il resto; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato e rinvia, nei limiti della censura accolta, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018