LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21763/2014 R.G. proposto da:
COMUNE di SAN FELICE CIRCEO, c.f. ***** – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 269, presso lo studio dell’avvocato professor Romano Vaccarella che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di SABAUDIA, c.f. *****, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via S. Nicola da Tolentino, n. 50, presso lo studio dell’avvocato Roberto de Tilla che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e COMITATO FRAZIONE MOLELLA;
– intimato –
avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 1856/2014;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 26 giugno 2018 del Consigliere Dott. ABETE Luigi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor MISTRI Corrado, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto notificato in data 13.11.2003 il Comune di San Felice Circeo citava a comparire dinanzi al tribunale di Latina il Comune di Sabaudia.
Esponeva che l’assegnazione al Comune di Sabaudia, in virtù del R.D.L. n. 1071 del 1933, convertito nella L. n. 200 del 1934, che ne aveva disposto l’istituzione, di talune porzioni di territorio già di spettanza, tra gli altri, del Comune di San Felice Circeo non equivaleva ad attribuzione della proprietà, ma unicamente ad assoggettamento delle stesse porzioni alla potestà amministrativa del Comune assegnatario.
Chiedeva, tra l’altro, che si dichiarassero le porzioni assegnate appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di San Felice Circeo.
Resisteva il Comune di Sabaudia.
Con sentenza n. 1518/2008 l’adito tribunale rigettava la domanda e condannava l’ente attore alle spese di lite.
Proponeva appello il Comune di San Felice Circeo.
Resisteva il Comune di Sabaudia.
Spiegava volontario intervento il Comitato Frazione Molella, che aderiva alla domanda dell’ente appellante.
Con sentenza n. 1856/2014 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame, dichiarava inammissibile l’intervento spiegato dal Comitato Frazione Molella e condannava in solido l’appellante e l’intervenuto alle spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di San Felice Circeo; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Comune di Sabaudia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del R.D.L. n. 1071 del 1933, artt. 6 e 7 e del R.D. n. 383 del 1934, artt. 35 e 36.
Deduce che l’interpretazione del R.D.L. n. 1071 del 1933, artt. 6 e 7, patrocinata dalla corte di merito per nulla si giustifica alla stregua della disciplina dettata in tema di variazioni delle circoscrizioni dalla legge comunale e provinciale di cui al R.D. n. 383 del 1934.
Deduce propriamente che l’attribuzione di determinate porzioni di territorio, ex R.D.L. n. 1071 del 1933, all’allora neoistituito Comune di Sabaudia ebbe a concernere in via esclusiva i beni del demanio, non già i beni del patrimonio disponibile, limitatamente ai quali il mutamento della titolarità può verificarsi soltanto in forza della sistemazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività demandate all’autorità prefettizia.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In relazione all’eccezione preliminare – concernente il luogo di notificazione del ricorso – sollevata dal Comune di Sabaudia (“il ricorso è stato notificato allo scrivente difensore nel proprio studio in Napoli ancorchè sia nel giudizio di primo grado, sia, precipuamente, nel giudizio di appello, la parte in giudizio aveva eletto domicilio in altro luogo, (…)” così controricorso, pag. 11) è sufficiente il riferimento all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte.
Ossia all’insegnamento secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) (è il caso di specie), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 20.7.2016, n. 14916).
In relazione specificamente all’esperito mezzo di impugnazione del pari è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte di legittimità, invero formulato in relazione ad un caso del tutto analogo.
Ossia all’insegnamento secondo cui la creazione di un Comune autonomo su parte del territorio di un altro Comune determina una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, la quale presuppone invece l’estinzione dell’ente preesistente; ne consegue che, mentre si realizza la successione del nuovo Comune nei beni demaniali esistenti nel relativo territorio, i rapporti patrimoniali preesistenti, esclusa ogni successione a titolo universale, trovano la loro specifica regolamentazione nella legge comunale e provinciale, sicchè nei riguardi dei beni patrimoniali il mutamento della titolarità può verificarsi soltanto in forza della sistemazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività demandati all’autorità prefettizia (cfr. Cass. 6.2.2018, n. 2805; nella specie, questa Corte ha ritenuto che il patrimonio del comune di Terracina sia rimasto nella titolarità dell’ente anche a seguito dell’istituzione del Comune di Sabaudia, in quanto il R.D.L. n. 1071 del 1933, art. 6, non ha previsto alcuna ripartizione patrimoniale. Cfr. altresì Cass. 21.3.1977, n. 1088, secondo cui le variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, previste dagli artt. 35 e 36 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, possono incidere, per virtù propria, quali modi di acquisto di diritto pubblico, soltanto sulla proprietà dei beni demaniali spettanti ai Comuni interessati al provvedimento e ubicati nella zona oggetto di quest’ultimo, ma non anche sulla proprietà dei beni patrimoniali dei Comuni stessi, nei cui riguardi il mutamento della titolarità può verificarsi soltanto in forza della sistemazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività demandati all’autorità prefettizia).
Nel caso di specie, similmente, è da ritenere che l’assegnazione al Comune di Sabaudia, in virtù del R.D.L. n. 1071 del 1933, convertito nella L. n. 200 del 1934, che ne aveva disposto l’istituzione, di talune porzioni di territorio già di spettanza del Comune di San Felice Circeo non abbia significato e comportato attribuzione della proprietà delle medesime porzioni allo stesso Comune di Sabaudia, non essendo stata prevista alcuna sistemazione patrimoniale ovvero alcun riparto delle attività e delle passività.
In accoglimento del ricorso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 1856/2014 va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 2805 del 6.2.2018 e n. 1088 del 21.3.1977 dapprima citati.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza della corte d’appello di Roma n. 1856/2014 e rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018