LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22407/2017 proposto da:
SD SRL IMPIANTI ELETTRICI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO D’ACUNTI;
– ricorrente –
contro
LEGNI MEA SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 583/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
S.D. srl propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Legni Mea sas, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno 12.6.2017, che ha respinto l’appello alla sentenza del tribunale di Sala Consilina che aveva revocato il decreto ingiuntivo concesso per l’importo di Euro 15.120 perche, fronte dell’eccezione di inadempimento, l’opposta non aveva adempiuto all’onere probatorio.
La sentenza riferisce della valutazione delle prove.
Il ricorso denunzia 1) omesso esame di fatto decisivo; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..
Le parti hanno presentato memorie.
Il ricorso è infondato perchè si reiterano le tesi formulate in precedenza, sulle quali la sentenza ha dato sufficiente risposta per cui si chiede un sostanziale riesame del merito.
Sui due motivi è sufficiente osservare che, ai sensi dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. n. 131 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di fatto decisivo ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, deve essere interpretato, alle luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alle motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanze, del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018