Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26640 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23386/2013 proposto da:

Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in LCA” in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 6, presso lo studio dell’avvocato Conte Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.M., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell’avvocato Scognamiglio Claudio, rappresentata e difesa dagli avvocati Inguaggiato Antonella, Sacchini Mariacristina, Teghil Adriana, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5027/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2012;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge;

lette le memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c. depositate da entrambe le parti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal cons. Dott. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Dagli atti di causa risulta: che la sig.ra D.F.M., assicurata presso la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., a seguito di un incidente stradale occorso il ***** con il sig. V.L. (che dopo circa un anno era deceduto) era stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso per il risarcimento dei danni nella misura di Lire 1.890.074.250; che nel corso del giudizio il Fondo Garanzia Vittime della Strada aveva corrisposto agli eredi del V. la somma di 200 milioni di Lire; che il Tribunale di Treviso aveva condannato la D.F. a risarcire i danni nella misura di Lire 1.369.980.000 (oltre interessi e spese) e la Compagnia Tirrena a manlevarla, nei limiti del massimale di legge; che, aperta la procedura di Liquidazione coatta amministrativa della Compagnia, la D.F. era stata ammessa al passivo “in privilegio per Lire 500.000.000 a condizione dell’esito del giudizio in corso e dell’avvenuta tacitazione del danno in sede di acconto e/o riparto pagati dal FGVS e dalla Compagnia in bonis il massimale di legge”; che la ricorrente aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo insistendo per l’ammissione del credito nella misura di un miliardo di lire, pari all’importo del massimale di polizza; che il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione al passivo in difetto di prova sulla quantificazione del danno, stante l’inutilizzabilità della sentenza del Tribunale di Treviso, in quanto tardivamente prodotta.

2. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposta dalla ricorrente ammettendola al passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in L.C.A. “in privilegio, per il maggiore importo di Euro 413.161,51 (pari a 800 milioni delle vecchie Lire) con l’aggiunta degli interessi indicati in motivazione”.

3. La Corte distrettuale ha osservato, tra l’altro, che in grado di appello erano state comunque prodotte – ed acquisite ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – sia la sentenza del Tribunale di Treviso, sia la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che l’aveva parzialmente riformata (confermando il danno morale degli eredi del V. per Euro 346.026,12 e quantificando i danni biologico, morale e patrimoniale del defunto nella misura di circa trecentomila Euro), ma ha respinto la richiesta concorde delle parti di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia.

4. La Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in L.C.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui la D.F. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 184 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di Appello di Roma avrebbe considerato ammissibile la tardiva produzione della sentenza n. 54/2003 del Tribunale di Treviso (in allegato alla comparsa conclusionale di primo grado), tardività non sanabile dal suo successivo deposito anche in allegato alla citazione in appello.

1.1. La censura è inammissibile per carenza di decisività, non solo perchè il giudice d’appello ha acquisito detta sentenza quale documento indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ma anche perchè è la stessa parte ricorrente a dare atto che la sentenza in questione “è stata superata e riformata, nel merito, dalla successiva sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 9/2007, e infine – dalla sentenza Cass. civ. n. 14818/2012 che hanno ridimensionato notevolmente le pretese delle parti”.

2. Con il secondo mezzo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – parte ricorrente si duole del fatto che il giudice a quo abbia “preferito disattendere la comune richiesta delle parti di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. e si è basata sulle statuizioni contenute nella pronuncia della Corte d’Appello di Venezia n. 9/2007… che non erano più attuali al momento della decisione, essendo state superate dalla sentenza n. 14818/2012 di questa Corte”, che ha determinato “nella misura di Euro 258.228,44 (pari a Lire 500.000.000) il risarcimento spettante agli eredi del sig. V.”, con conseguenti riflessi sulla ammissione al passivo del credito della ricorrente per il corrispondente importo, “in luogo di quello – ben più ampio – stabilito dalla pronuncia della Corte di appello di Roma n. 5027/2012, pari a Euro 413.161,51”.

2.1. Il motivo merita accoglimento, nei termini che seguono.

2.2. E’ pacifico tra le parti che l’originario provvedimento di ammissione del credito della sig.ra D.F. ai passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in L.C.A. era “in privilegio per Lire 500.000.000 a condizione dell’esito del giudizio in corso e dell’avvenuta tacitazione del danno in sede di acconto e/o riparto pagati dal FGVS e dalla Compagnia in bonis il massimale di legge”; vi è invece totale contrasto – e confusione – tra le parti (cfr. memorie finali) circa le somme effettive che sarebbero state riconosciute nel corso del giudizio di risarcimento dei danni promosso dagli eredi V. contro la D.F., articolatosi in tre gradi e contrassegnato dalle sentenze del Tribunale di Treviso (n. 54/2003), della Corte di Appello di Venezia (n. 9/2007) e di questa Corte (n. 14818/2012); di quest’ultima, in particolare, la decisione impugnata non ha potuto tener conto, avendo respinto la richiesta congiunta delle parti di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..

2.3. Si impone pertanto la cassazione con rinvio affinchè il giudice del merito possa definitivamente accertare, ai fini del giudizio di opposizione allo stato passivo che ha originato il ricorso in esame, quale sia la esatta entità del credito ammissibile al passivo della Liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., nei limiti dei massimali di polizza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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