Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26641 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 21228/2013 proposto da:

R.R., A.R.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 23, presso lo studio dell’avvocato Reboa Romolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Caleffi Alberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. D.R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pofi n.6, presso lo studio dell’avvocato Baccaro Raffaella, rappresentato e difeso dall’avvocato Muser Giordano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il 23/08/2013;

lette le memorie ex art. 380-bis 1 c.p.c. depositate da entrambe le parti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Cons. Dr. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. R.R. e A. Rosa hanno proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione – dichiarato con sentenza del 08/03/2011 – per il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2775 bis c.c. sul credito di Euro 340.000,00 (ammesso al chirografo) e l’errato riconoscimento del credito di Euro 30.485,39 in luogo di quello insinuato per Euro 47.083,22, a titolo, rispettivamente, di restituzione del corrispettivo già versato e di spese per materiali forniti in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso con la società in bonis in data 17/05/2007 e trascritto in data 01/06/2007, cui non era seguita la stipula del definitivo entro il termine previsto del 31/10/2007, per colpa del promittente venditore; di qui la promozione anche di apposito giudizio ex art. 2932 c.c. in data 11/12/2008, con domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652, comma 1, n. 2) in data 09/12/2008.

2. Il Tribunale di Varese ha respinto l’opposizione, osservando che gli effetti della trascrizione del preliminare ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. erano operanti sino al 01/06/2008, non potendo applicarsi l’ulteriore previsione della norma che fa salvi tali effetti per i tre anni successivi alla trascrizione, in quanto operante solo nel caso in cui non sia previsto alcun termine per la stipula; nè risultavano provati i presupposti per ritenere come non apposto il suddetto termine, in ragione di una supposta consapevolezza della venditrice della impossibilità di adempiere; parimenti, la prova dell’ulteriore credito insinuato risultava limitata alla minor somma ammessa.

3. Avverso detta decisione i signori R. e A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2645-bis c.c., nr.3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – osservandosi che il contratto preliminare del 17/05/2007 era stato trascritto il 01/06/2007 e che la data prevista per la stipula del definitivo era il 31/10/2007, per cui i relativi effetti erano operativi sino al 31/10/2008 e non al 01/06/2008, come sostenuto dal Tribunale; inoltre, alla data del 17/05/2007 il legale rappresentante della società venditrice era consapevole della impossibilità di completare i lavori entro il termine del 31/10/2008; infine, trattandosi di “prima casa” doveva ritenersi illegittimo lo scioglimento dal contratto da parte del curatore.

2. Con il secondo mezzo si lamenta la “omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in particolare per omessa motivazione circa la non ammissione dei mezzi istruttori richiesti”.

3. Deve preliminarmente darsi atto che con la memoria conclusiva i ricorrenti hanno prodotto copia della sentenza n. 749 del 19-22/02/2017, passata in giudicato, con cui la Corte d’Appello di Milano ha accolto la domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento in loro favore dell’immobile acquisito all’attivo fallimentare. La circostanza non è contestata nella memoria conclusiva della curatela controricorrente, la quale invoca di conseguenza la declaratoria di inammissibilità del ricorso per “subentrata carenza di interesse”.

4. Il vittorioso esito del giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita risulta in effetti incompatibile con la coltivazione, in questa sede, del giudizio di opposizione allo stato passivo, basato sull’insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 72, comma 7, L. Fall. per la mancata stipula del definitivo e lo scioglimento del contratto preliminare.

4.1. Al riguardo, questa Corte ha recentemente chiarito che il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 L. Fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652 c.c., comma 1, n. 2), la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (Sez. U. 16/09/2015, n. 18131).

4.2. In altri termini, il curatore conserva il potere di sciogliersi dal contratto previsto dall’art. 72 L. Fall., ma l’esercizio di detto potere resta inopponibile nei confronti del promissario acquirente che abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima del fallimento, grazie all’effetto prenotativo contemplato dall’art. 2652 c.c., comma 1, n. 2), il cui meccanismo pubblicitario si articola in una duplice fase, quella iniziale (trascrizione della domanda) e quella finale (trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda). Di conseguenza, “il giudice può accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. pure a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto, con una sentenza che, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene della massa attiva del fallimento” (Sez. 1, 31/07/2017, n. 19010).

5. Deve quindi ritenersi che nel caso di specie si sia verificata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti. Ed invero “l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato” (Sez. U., Sentenza n. 10553 del 28/04/2017, Rv. 643788 – 01; cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza 11/04/2018, n. 9005).

6. Le rappresentate peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

7. Non sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo, essendo la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame nella specie, ricorso per cassazione – ma non per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese processuali tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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