Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26642 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22240/2014 proposto da:

L.R., in proprio e quale amministratore unico della Inerti Strade s.r.l., quale titolare dell’omonima impresa e anche quale legale rappresentante dell’A.T.I. tra la Inerti Strade s.r.l., l’Impresa individuale L.R. e l’Impresa Edilter di J.A., elettivamente domiciliati in Roma, Viale XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Miccolis Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avvocato Valente Giuseppe, giusta procura speciale per Notaio Dott. V.V. di Taranto – Rep. n. *****;

– ricorrenti –

contro

B. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio dell’avvocato Alessandri Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ciani Mauro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Snam Rete Gas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Maria Adelaide n. 8, presso lo studio dell’avvocato Tanferna Paola, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruti Liberati Eugenio, Canuti Alessandra, giusta procura speciale per Notaio M.C. di Milano –

Rep.n. *****;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/05/2018 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con l’epigrafata sentenza la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da Inerti Strade s.r.l. e da L.R. in proprio e quale rappresentante dell’A.T.I. costituita tra Inerti Strade s.r.l. e le imprese individuali di L.R. e di J.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Parma, definendo i vicendevoli giudizi tra le parti pendenti avanti a sè, aveva, tra l’altro, proceduto a rigettare le domande degli odierni ricorrenti proposte in via rinconvezionale nel giudizio instaurato nei loro confronti dalla B. s.p.a., nonchè in via principale in altro giudizio – ove era stata convenuta anche la S.N.A.M. s.p.a., in seguito S.N.A.M. Rete Gas s.p.a. – intese a conseguire per fatto e colpa della subappaltante – e segnatamente per violazione del limite dei ribassi – la risoluzione dei contratti di subappalto da esse stipulate con la B. per la realizzazione di due distinte tratte di un metanodotto.

1.2. Avverso detta decisione – che, respinta l’improcedibilità del gravame eccepita dalla B. per difetto di idonea procura, ha confermato il deliberato di prima istanza ritenendo inconferente ai fini della violazione lamentata l’allegata disomogeneità tra i prezzi di subappalto pattuiti a misura e quelli risultanti dalle commesse aggiudicatrici pattuiti a corpo e facendo altresì proprio l’esito della CTU esperita in corso di causa, “non approdato nel relativo responso alla conferma dell’assunto superamento del limite dei ribassi” ricorrono ora a questa Corte i prefati soccombenti chiedendone di essa la cassazione in forza di due motivi, ai quali resistono con controricorso entrambe le intimate, la seconda delle quali ha pure depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso – alla cui scrutinabilità non fa scudo la rinnovata eccezione di difetto della procura, già respinta dal giudice d’appello con motivazione giuridicamente ineccepibile, a maggior conforto della quale può osservarsi, come già altrove (Cass., Sez. 1, 16/05/2018, n. 11949), che, competendo ex lege la rappresentanza processuale dell’ATI esclusivamente all’impresa mandataria (così la L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 22, comma 2 e la legislazione successiva), legittimamente il contraddittorio è stato instaurato nella specie a seguito di procura rilasciata da L.R. nella duplice veste di titolare dell’omonima impresa mandataria in relazione al contratto ***** e di legale rappresentante della Inerti Strade in relazione al contratto D/261/95 – i ricorrenti lamentano in capo alla decisione impugnata la violazione dell’art. 1456 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, allegando che, malgrado la documentazione prodotta a riprova dell’entità dei lavori svolti in favore della subappaltante, il giudice di primo grado aveva affidato “l’esito del giudizio alle risultanze dell’espletata CTU”, di cui il consulente di parte aveva “più volte sottolineato gli errori” per non aver tenuto conto della detta documentazione. Regolandosi in tal modo il detto decidente era però incorso in una “abnormità logica e giuridica”, avallata peraltro pure dal giudice di secondo grado col respingere la formulata richiesta di rinnovazione dell’esame peritale, ancorchè l’assoluta preponderanza delle prove documentali su di un mezzo istruttorio quale la CTU avrebbe reso “evidente come non fosse imputabile alle A.T.I. alcun inadempimento relativo ai contratti di subappalto”, l’omessa corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti assunta a tale fine a pretesto dalla B. essendo invero “riconducibile al mancato pagamento da parte della B. s.p.a. di quanto dovuto in forza del contratto di subappalto”.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso i deducenti si dolgono della violazione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 4 e dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando l’impugnata sentenza d’appello nella parte in cui essa ha escluso la ricorrenza dell’allegata violazione di legge per difetto di prova, poichè “non è comprensibile oltre che giuridicamente contemplabile che il Giudice non possa verificare se vi è stata una violazione di legge” e perchè è “schioccante come i giudici di secondo grado confermino la correttezza dell’operato del Tribunale di Parma”, dal momento che “ripercorrendo quanto accaduto dalla lettura degli atti di causa” era evidente che la B. avesse trovato “l’escamotage per aggirare la norma posta a tutela della parte debole del contratto”, diversamente dovendo chiedersi “per quale arcano motivo” la B. sarebbe ricorsa alla pratica del doppio prezzo, così come, ancora, non era dato sapere “per quale arcano motivo” ai fini della CTU fosse stata utilizzata l’analisi dei prezzi offerta dalla B. piuttosto che la tabella SNAM allegata al contratto principale.

2.2. I sopradetti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto accomunati dal medesimo sbocco processuale – si espongono ad un preliminare ed ostativo rilievo che ne evidenzia la palese inammissibilità e ne preclude l’esame.

2.3. Giova, invero, rammentare che il ricorso per cassazione non introduce notoriamente un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass., Sez. U, 29/03/2013, n. 7931).

Invero il controllo che la Corte esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come a sua volta il controllo di logicità, nei limiti in cui esso sia ancora praticabile, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo, a quella, la propria al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità di quanto statuito in linea di fatto dal giudice di merito. E questo perchè, come si chiosa abitualmente, il controllo affidato alla Corte “non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (Cass., Sez. 6-5, 7/01/2014, n. 91). Sicchè si rivela conseguentemente inammissibile il ricorso che, “sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità” (così in motivazione Cass., Sez. 3, 30/05/2014, n. 12264).

2.4. Ed è questa la sorte cui si espone preventivamente il ricorso in disamina ad una valutazione d’assieme dei motivi declinati a suo conforto – che pur nella sintesi qui offerta, riproducendo expressis verbis i ricorrenti passaggi espositivi che ne danno contezza offrono una vivente dimostrazione di come nelle intenzioni dei ricorrenti questa Corte dovrebbe farsi giudice del fatto sostanziale e procedere perciò ad un rinnovato apprezzamento delle risultanze acquisite agli atti di causa nel non troppo celato auspicio che l’esito conclusivo del giudizio possa per questo risultare per essi più favorevole.

3. Va per questo doverosamente sanzionata l’inammissibilità del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti intimate nella misura di cui al dispositivo.

5. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di B. s.p.a. in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di S.N.A.M. Rete Gas s.p.a. in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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