LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4956/13, proposto da:
ANAS s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’Avvocatura dello Stato – presso cui elett.te domic. – che la rappres. e difende;
– ricorrente –
contro
V.M.T., elett.te domic. presso l’avv. Maria Antonia Boccato che la rappres. e difende unitamente agli avv.ti Pier Vettor Grimani e Chiara Pesce con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1931/2012 emessa dalla Corte d’appello di Venezia, depositata il 13.9.2012;
udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2018.
RILEVATO
che:
V.M.T. convenne in giudizio l’Anas s.p.a. innanzi alla Corte d’appello di Venezia chiedendo la determinazione dell’indennità di occupazione nell’ambito di un procedimento di espropriazione di immobili di sua proprietà, lamentando che l’indennità provvisoria era inferiore al valore venale dei beni; si costituì l’Anas resistendo alla domanda.
E’ stata disposta la riunione con altro giudizio avente il medesimo oggetto; nel corso del giudizio è stato emesso il decreto di espropriazione.
Con sentenza emessa il 2.12.2011, la Corte d’appello ha determinato l’indennità d’espropriazione relativamente ad alcuni mappali, rilevando che: come desumibile dalla c.t.u., a seguito della decadenza del vincolo assoggettato ad esproprio, verificatasi il *****, l’area in questione era divenuta “zona bianca” soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, comma 3 (che consente, per i terreni posti fuori dal perimetro del centro abitato, l’edificazione a scopo residenziale); a nulla rilevava la Delib. di variante generale al PRG emessa il 19.3.99 dato che tale variante non costituiva atto idoneo alla reiterazione del vincolo (che avrebbe piuttosto richiesto l’approvazione di un piano particolareggiato); il valore dei beni espropriati era da stimare sulla base della classificazione urbanistica prevista dalla variante generale al PRG vigente prima dell’imposizione del vincolo del 28.10.02; i terreni residui erano stati indennizzati secondo le possibilità d’utilizzazione.
L’Anas s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste V.M. con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunziata la violazione: del principio della domanda ex art. 112 c.p.c.; dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’erroneità e contraddittorietà della motivazione, della L. n. 1187 del 1968, sub art. 2 e del T.U. n. 327 del 2001.
In particolare, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia determinato l’indennità d’espropriazione non tenendo conto del fatto che la destinazione a viabilità dei terreni ablati, di cui al progetto del 1995, non era mai venuta meno a causa della variante intervenuta nel 1999, cui era seguito il nuovo progetto approvato nel 2002, sicchè l’indennità d’espropriazione era stata calcolata erroneamente considerando l’edificabilità dei beni.
Il ricorso è fondato.
Soccorre, in proposito, il principio, già affermato da questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità d’espropriazione, il regime urbanistico, nel senso dell’edificabilità o inedificabilità di un’area al momento del decreto di esproprio, è definibile, nell’ipotesi in cui l’originario vincolo di inedificabilità sia scaduto per decorso del termine quinquennale, tenendo conto della reiterazione del vincolo, che può dare diritto ad una speciale indennità, tuttavia distinta da quella di esproprio, restando inapplicabile il criterio dell’edificabilità di fatto, riservato all’ipotesi in cui al momento del concludersi della vicenda ablatoria persista, riguardo alla stessa area, una situazione di carenza di pianificazione (Cass., 29 ottobre 2014, n. 22992; Cass., 29 dicembre 2004, n. 24099). Inoltre, se la variante non presenta natura generale, ma impone un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cass., n. 19072/15).
Pertanto, non può essere condivisa l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la reiterazione del vincolo avrebbe dovuto essere attuata a mezzo dell’approvazione di un piano particolareggiato, essendo al riguardo sufficiente una semplice variante, come anche affermato da Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. 4^, 15 maggio 2000, n. 2706; in termini Consiglio di Stato, sez. 4^, 7 giugno 2012 n. 3365).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte competente, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018