LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13022/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
N.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4625/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2014 r.g.n. 10347/2008.
RILEVATO
che con sentenza del 15.5.2013 la corte d’Appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello promosso da Poste Italiane spa avverso la sentenza del tribunale di Latina che aveva accertato la nullità del termine del contratto stipulato dalla società con N.E., condannando Poste spa al ripristino del rapporto.
Che la corte romana ha accertato l’inesistenza della procura alle liti, che non risultava allegata all’atto di appello e neanche inserita nel fascicolo di parte invitando la società, all’udienza di discussione del 12.6.2012, a produrre copia autentica di tale procura speciale, ordinanza a cui non ottemperava la società;
Che la corte, quindi, all’udienza di rinvio del 14.5.2013 non risultando ancora l’esistenza di detta procura, ha dichiarato inammissibile l’appello.
Che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste italiane spa affidato a tre motivi; rimane intimata la N..
CONSIDERATO
che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte ritenuto l’inesistenza della procura alle liti, che invece era stata regolarmente prodotta, come indicato sia nella memoria di costituzione di primo grado, sia nell’atto di appello; 2) la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c.) atteso che l’appellata N. aveva eccepito soltanto la mancanza della procura speciale alle liti nell’esemplare notificato alla parte appellata, non dolendosi della mancanza di tale atto nel fascicolo della parte appellante, così che la corte è andata oltre quanto richiesto ed eccepito dalla appellata, nessuna domanda avendo svolto la N. di accertamento dell’inesistenza di una idonea procura di conferimento dei poteri rappresentativi; 3) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, stante la pacifica presenza della procura nel fascicolo di parte e la conformità all’originale di tale procura, la corte territoriale avrebbe posto a fondamento della sua decisione un fatto non specificatamente contestato dalla parte costituita.
Che il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la società ricorrente trascritto nell’atto di gravame la procura notarile che sostiene di aver prodotto unitamente all’atto di appello e neanche ha indicato espressamente la precisa collocazione di tale documento nei proprio fascicolo di parte, in violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 2 e 6.
Che il secondo ed il terzo motivo, i quali essendo connessi possono esaminarsi congiuntamente, non meritano accoglimento perchè del tutto infondati, avendo la Corte distrettuale espressamente affermato che la procura alle liti non risultava allegata all’atto di appello e che non era neanche inserita nel fascicolo di parte, così che parte appellante era stata invitata a produrre tale procura nel termine assegnato, ma che tuttavia non vi ottemperava, limitandosi a richiedere altro termine, non concesso dai giudici di appello.
Che la sentenza impugnata si è conformata all’orientamento di questa corte di legittimità, secondo cui l’art. 182, comma 1, va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, enunciata ma non rinvenuta negli atti di parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, invito che può essere fatto in qualunque momento e che, se non ottemperato, comporterà la declaratoria di invalidità della costituzione (cfr. Cass. n. 19169/2014).
Che pertanto correttamente la corte romana, dopo aver invitato la società a sanare l’irregolarità, senza che la produzione fosse effettuata, ha dichiarato l’appello inammissibile (cfr Cass. n. n. 3181/2016).
Che il ricorso pertanto deve essere respinto, non provvedendosi in merito alle spese essendo solo intimato il N..
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018