Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26664 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11295/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA PATTERI, unitamente agli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., C.F. ***** elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2013, R.G.N. 462/2011.

RITENUTO

che:

con sentenza n. 126/2013 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a B.M. la pensione supplementare maturata con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa senza applicare l’innalzamento dell’età pensionabile ed il cosiddetto regime delle finestre, secondo le scadenze introdotte dalla L. n. 247 del 2007, come invece ritenuto dall’Inps;

a fondamento della decisione la Corte territoriale richiamava l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 1779/97) secondo il quale il diritto alla pensione supplementare, che è un trattamento a se stante qualificato dalla legge come pensione di vecchiaia, si perfeziona indipendentemente dalla domanda, la cui presentazione incide sulla sola decorrenza della prestazione;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo al quale ha resistito B.M. con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1,comma 1 e 5; L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5; D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la L. 24 dicembre 2007, n. 247;

il motivo è fondato atteso che come questa Corte ha reiteratamente affermato con orientamento da ritenersi consolidato (ordinanza 25667/2017, sentenze 15550/2017, 15393/2017, 9293/2016) i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa che è requisito costitutivo del diritto; pertanto ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione;

il D.M. maggio 1996, n. 282, art. 1, comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonchè delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;

i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (Cass. Sez. Unite, 17/01/2007, n. 879); la quale rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, della L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lettere b) e c));

la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

dalla rilevata autonomia delta pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi “cristallizzato” in epoca precedente;

il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 19/01/1998);

deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione; erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame, essendo stata presentata la domanda nel 2008, non si dovesse tenere conto della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20, che ha innalzato i limiti di età ed ha introdotto il regime delle finestre;

le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa al nuovo giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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