Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26677 del 22/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11841-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MILLESIMO 55, presso lo studio dell’avvocato ROSA VOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BIANCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia Polis S.P.A.) C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/05/2013, R.G.N. 1109/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Salerno con la sentenza n. 500/13 aveva accolto l’appello principale proposto da Equitalia Polis spa avverso la decisione con la quale il Tribunale di Salerno aveva ritenuto sussistente il demansionamento lamentato da M.G. ed aveva condannato la datrice di lavoro ad adibirlo alle mansioni proprie del 4^ livello di inquadramento oltre che al risarcimento del danno biologico e professionale nella misura di Euro 20.000 per danno professionale ed Euro 30.000,00 per danno biologico.

La corte territoriale aveva rilevato che il M., pur lamentando di essere stato spogliato delle proprie mansioni a seguito del trasferimento, nel 2001, alla sede di Salerno, non aveva mai specificato le attività in origine svolte e quelle successivamente attribuite, solo concentrando la sue doglianze sul numero delle unità che era stato chiamato a dirigere (asseritamente inferiori a seguito del trasferimento). In particolare il Giudice d’appello osservava che il lavoratore aveva erroneamente indicato consistenze numeriche di unità da lui dirette, allorchè, invece, alcuni degli sportelli dallo stesso richiamati (*****), avevano responsabili preposti che gestivano il personale assegnato e non rientravano pertanto nelle attribuzioni del M.. Quest’ultimo, peraltro, a giudizio della Corte salernitana, non aveva mai provato nello specifico quale fosse il bagaglio professionale acquisito che intendeva tutelare, atteso che l’incarico di gestore del mercato e gli incarichi successivi erano risultati compiti di alta delicatezza e responsabilità che lasciavano trapelare che il reale motivo di doglianza del M. fosse il trasferimento in sè, peraltro mai impugnato. A ciò conseguiva anche il rigetto della domanda sul danno subito che il giudice del merito riteneva prospettato in collegamento con il trasferimento a Vallo della Lucania, estraneo all’oggetto della domanda proposta.

Avverso detta decisione il M. proponeva quattro motivi di ricorso cui resisteva Equitalia Sud Spa (già Equitalia Polis spa).

Il Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è denunciata l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Il ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto la carenza allegatoria sia sulle mansioni svolte antecedentemente al demansionamento che su quelle successivamente assegnate. Ha in proposito evidenziato la non contestazione sugli incarichi assegnati e quindi la mancata valutazione degli stessi da parte della corte territoriale.

Deve preliminarmente ritenersi inammissibile il motivo con riguardo al vizio denunciato in quanto la sentenza impugnata, conclusiva del giudizio di rinvio, è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012, e trova quindi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta del suddetto D.L., art. 54, comma 1, lett. b), (Cass. n.26654/2014).

La “formula restrittiva” richiamata esclude valutazioni in sede di legittimità sulla “omessa,contraddittoria e insufficiente motivazione, così da determinare la inammissibilità della censura.

Peraltro il ricorrente nel motivo di impugnazione non ha neppure specificato come e dove le caratteristiche di “relazioni con un pubblico vastissimo, il potere di decisione e rappresentanza del datore di lavoro” connotative a suo dire dell’attività svolta, siano state allegate nel processo e sottoposte, in modo preciso e specifico, all’attenzione del giudice di merito.

Altresì non specificate ed inserite in ricorso le prove testimoniali e documentali richiamate nel motivo di censura (quelle non valutate dalla corte di appello). Sulla riorganizzazione e sugli effetti della stessa si richiede una valutazione di merito non consentita.

2) Con il secondo motivo è denunciata l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

La censura riguarda la valutazione del giudice del gravame sulla valenza degli incarichi svolti dal M., basata, a dire dello stesso, solo sulle affermazioni di Equitalia, senza alcun esame delle mansioni espletate.

Anche tale motivo risulta affetto da carenza allegatoria e di sufficiente specificazione poichè in alcun modo sono inserite le precise attività svolte e le caratteristiche di rilievo delle stesse, tali da consentirne un esame oggettivo e comparativo rispetto alle declaratorie contrattuali inerenti i diversi profili di inquadramento. Il richiamo alle prove testimoniali anche in tal caso avrebbe imposto la specifica indicazione delle dichiarazioni rese al fine di valutarne la effettiva rilevanza anche alla luce delle contestazioni sollevate da Equitalia. La censura è dunque infondata.

3) Con il terzo motivo è denunciata l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione del CCNL.

Il motivo attiene sostanzialmente alla valutazione svolta dal giudice del merito e al mancato esame della riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente all’art. 75 ccnl. Ancora una volta quest’ultimo si duole dell’omesso esame delle risultanze testimoniali, senza peraltro riportarne il contenuto, così da consentirne il raffronto con la norma collettiva invocata. Trattasi, peraltro, di valutazione comunque di merito non riproponibile in questa sede di legittimità. Il motivo è inammissibile.

4) Con la quarta censura è dedotta la omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riguardo al motivo di appello sulla liquidazione dei danni.

Si duole il ricorrente dell’omessa pronuncia sulla domanda dei danni conseguiti al demansionamento. La censura non è congruente rispetto al decisum della corte di merito, attestativa di un danno prospettato quale conseguenza del mero trasferimento e non del demansionamento, e rispetto a quanto osservato nelle precedenti censure. L’accertata assenza di demansionamento esclude ogni ipotesi di danno e di conseguente liquidazione.

Il ricorso è infondato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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