LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13622/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
DIAMANTE NERO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 107, presso lo studio dell’avvocato CESARE GRECO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA GRECO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3324/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la quale, in accoglimento del ricorso della s.r.l. Diamante Nero, aveva annullato l’avviso di accertamento IVA, relativo all’anno 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacchè l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso introduttivo del grado, depositando solo la ricevuta di spedizione postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza.
CONSIDERATO
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;
che, col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1 e art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che la ricorrente assume che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicchè il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico;
che, mediante il secondo, la ricorrente invoca la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo la CTR esteso il contraddittorio alla questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione, sollevata d’ufficio;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che la prima censura è fondata;
che questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;
che, in particolare, nel corpo del ricorso sono riportate le fotocopie dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal procuratore domiciliatario della società, con il timbro dell’Ufficio Postale e la data stampigliata del 6 maggio 2015, nonchè l’attestazione della Cancelleria della CTR che tale avviso era stato allegato all’atto di appello;
che la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra esposti;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018
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