LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13637-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MARONEA DISTRIBUZIONE SRL, P.A., PA.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1145/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABBRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO IN FATTO
Che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva accolto l’appello della s.r.l. Maronea Distribuzione nonchè di P.A. ed Pa.An. nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima aveva respinto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP, relativamente all’anno 2010;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che infatti la CTR avrebbe errato nel non considerare come l’Ufficio, una volta preso atto dell’estinzione della società, aveva inteso unicamente evidenziare il debito tributario di quest’ultima, notificando l’atto ai soggetti che, in forza del meccanismo successorio, avrebbero potuto risponderne, ma senza avanzare alcuna pretesa diretta nei confronti di costoro; che gli intimati non hanno resistito;
che il motivo è fondato;
che, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacchè analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65,comma 4, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017);
che la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra esposti;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018