LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15719-2017 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 106/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 12/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. Nel 2012, S.M. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 268/2012 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Verona in favore del geometra P.D., con il quale veniva ingiunto all’opponente il pagamento delle competenze spettanti al professionista per un importo pari ad Euro 2967,00. La S. assumeva di non aver affidato al P. l’incarico di redigere una nuova stima dell’immobile sito in *****, ma di aver richiesto un semplice aggiornamento della stessa; ancora, rilevava che nel corso di una presunta conversazione telefonica con l’opposto, quest’ultimo avrebbe accettato l’importo di Euro 250,00 a definizione delle proprie competenze. L’opponente chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l’illegittimità del decreto ingiuntivo opposto; che il geometra P. fosse condannato alla restituzione della maggior somma dallo stesso indebitamente percepita, nonchè, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma pari a quella liquidata a titolo di spese di lite o nella diversa misura stabilita dal Giudice; che fosse condannato al pagamento delle spese di lite oltre al rimborso delle spese generali.
P.D. si costituiva in giudizio, contestando integralmente l’opposizione della S..
Con sentenza del 15 gennaio 2013, il Giudice di Pace di Verona revocava integralmente il decreto ingiuntivo, condannando il P. a pagare alla S. la somma di Euro 500,00 ex art. 96 c.p.c., oltre che a rifondere le spese di giudizio.
2. P.D. proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Si costituiva S.M., che eccepiva l’infondatezza del gravame, chiedendo la condanna di parte attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Con sentenza 106 del 12 gennaio 2017, il Tribunale di Verona dichiarava inammissibile il secondo motivo di appello, con cui P. lamentava l’errata valutazione del parere della commissione del collegio dei geometri, e disattendeva le altre censure, non avendo l’appellante esplicitato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado. Il Tribunale non accoglieva la domanda di condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c. proposta dalla S., non essendo stato il rigetto dell’impugnazione determinato da colpa grave o malafede del P..
3. P.D. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
6. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 342 c.p.c., n. 1, avendo errato il Tribunale di Verona nel ritenere che il ricorrente non avesse indicato le parti della sentenza di cui chiedeva la riforma, nonchè le modifiche richieste alla ricostruzione di fatto compiuta in primo grado.
6.2. Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 91 c.p.c. e al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, rilevandosi l’errore del Tribunale sulla liquidazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza, presentando l’appello tutti i requisiti di ammissibilità.
Le due censure possono essere esaminate congiuntamente e sono fondate.
Sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, che, con sentenza 27199/2017, hanno individuato quale condizione di ammissibilità dell’appello la precisa indicazione dei punti e delle questioni contestate della sentenza di primo grado, nonchè delle doglianze sollevate, sicchè alla parte volitiva del gravame si accompagni una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ferma, peraltro, la superfluità del ricorso a formule sacramentali o ad un progetto di sentenza alternativo a quello di primo grado. In altri termini, la parte deve formulare penetranti ragioni di dissenso, che, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile (Cass. Sez. 3, Ord. 10916/2017). Tanto premesso, appare evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso, rilevandosi dall’esame dei motivi di appello, puntualmente indicati dal ricorrente nel ricorso per cassazione, la capacità degli stessi di contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. A ben vedere, l’appellante non si è limitato ad indicare i principi assunti violati, ma ha formulato argomentazioni sufficientemente penetranti da poter porre in dubbio la ragionevolezza della decisione di prime cure.
La fondatezza della prima censura rende ex se meritevole di accoglimento la seconda doglianza, con la quale si lamenta l’erronea liquidazione delle spese del giudizio in base al principio della soccombenza, essendo l’appello ammissibile, in quanto specifico.
7. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Verona anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Verona anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018