Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26696 del 22/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 8911/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 15/03/2018 nel procedimento vertente tra:

D.M.;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, COMUNE DI EBOLI;

– controricorrente –

ed iscritto al n. 1956/2017 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Salerno.

PREMESSO

– che il Giudice di Pace di Eboli, con sentenza n. 1896/2016, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alla causa di opposizione alla “comunicazione preventiva di fermo amministrativo” D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, – relativa a cartelle di pagamento portanti crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del Codice della Strada – proposta da D.M., nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.), del Comune di Eboli, della Prefettura di Salerno, della Prefettura di Ferrara e del Comune di Ostellato, ritenendo trattarsi di “causa relativa alla esecuzione forzata” devoluta alla competenza per materia del Tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c., comma 2;

– che il Tribunale Ordinario di Salerno, adito in riassunzione, con ordinanza in data 15.3.2018, ha sollevato d’ufficio conflitto per regolamento di competenza, sostenendo che la opposizione al “preavviso di fermo amministrativo”, doveva qualificarsi come domanda di accertamento negativo del credito, rimanendo in conseguenza esclusa la competenza del Tribunale in materia di opposizione alla esecuzione forzata, come statuito anche dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 15354/2015, che aveva ritenuto il fermo amministrativo e la iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 86 e 77, misure coercitive alternative alla azione esecutiva. Doveva, invece, affermarsi la competenza “per materia” del Giudice di Pace, essendo ad esso devolute le controversie in materia di opposizione ad ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada, ed ai verbali di accertamento infrazione, avuto riguardo ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 (il Giudice istante, richiama i precedenti di Corte cass. ord. 16.10.2014 n. 21914 e 18.2.2015n. 3283);

– che il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte instando per l’accoglimento della istanza, sussistendo la competenza “per materia” del Giudice di Pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 3 e art. 7.

RITENUTO

– che, essendo la Corte chiamata a “statuire sulla competenza” ex art. 49 c.p.c., comma 2 e art. 382 c.p.c., comma 2, pronunciando in modo definitivo sulla questione pregiudiziale, occorre accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida rilevazione “ex officio” della questione di competenza sollevata dal Tribunale ai sensi dell’art. 45 c.p.c.;

– che dall’esame diretto degli atti del fascicolo di ufficio del giudizio di merito emerge palese la irritualità della pronuncia di incompetenza adottata con la ordinanza riservata depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 7, essendo stata rilevata dal Giudice la questione pregiudiziale, per la prima volta, soltanto alla udienza 14.3.2018: ed infatti, alla udienza 21.6.2017, fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il Giudice del Tribunale di Salerno avanti il quale la causa era stata riassunta, si limitava a rinviare – irritualmente -“in prosieguo di prima udienza”; alla successiva udienza 8.11.2017 il Giudice si riservava “dando atto che parte attrice aveva depositato fascicolo cartaceo”; dall’esame dei verbali del fascicolo di ufficio segue – senza provvedimenti intermedi – il verbale della udienza 14.3.2018 nel corso della quale le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni ed il Giudice rilevata la necessità di decidere la questione preliminare di competenza si riservava, depositando successivamente la ordinanza in data 15.3.2018 con ola quale sollevava ex officio il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c.;

– che la istanza per regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c., va dichiarata inammissibile in quanto a norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto della L. n. 353 del 1990, art., che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede: pertanto, quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza, non rilevando, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 05/02/2002; id. Sez. 3, Ordinanza n. 5962 del 17/03/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 07/05/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10845 del 17/05/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6474 del 31/03/2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la istanza per regolamento di ufficio della competenza proposta dal Tribunale Ordinario di Salerno.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472