Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26719 del 23/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8060-2016 proposto da:

TURIST CALABRIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t.

M.G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICA PETRONE, EUGENIO PAPPA MONTEFORTE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

E.M.R., D.S.M.G., C.G., B.G., quest’ultimi due in proprio e nella qualità di genitori e legali rappresentanti i figli minori C.G. e CO.GI., D.P.A. e S.A. in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori DE.PA.AN. e D.P.G., A.L., DE.PA.AD.

in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori A.A., AS.AS. e AS.AL., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO GIORDANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2936/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto l’inammissibilità, in subordine rigetto.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso per cassazione notificato il 29 marzo 2016 Turist Calabria Srl impugna la sentenza numero 2936/2015 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’appello della qui ricorrente, resa con pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 3 novembre 2015, e notificata in data 26 gennaio 2016 a mezzo PEC dall’avvocato Sebastiano Giordano, legale di alcuni intimati qui contro ricorrenti, e in data 27 gennaio 2016 dall’Avvocato Francesco Molaro, legale di altri intimati. Le parti intimate sono tutte membri di famiglie coinvolte in una vicenda relativa a una domanda di risarcimento di danni da “vacanza rovinata” svolta nei confronti della società che ha venduto un “pacchetto turistico” per il soggiorno in un villaggio sito in *****, per la quale hanno agito congiuntamente E.M.R. e D.S.M., in proprio (e quali esercenti, la potestà sui figli allora minori, d.G.M. e Ma.Ca.An., questi ultimi qui non coinvolti), C.G. e B.G., in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori Ge. e Co.Gi., D.P.A. e S.A., in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori An. e D.P.G., A.L. e De.Pa.Ad., in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori An., As. e A.A..

2. Il ricorso della società ricorrente, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, è affidato a diciotto motivi. L’avvocato Sebastiano Giordano notificava per via telematica il controricorso per gli intimati qui comparsi e in epigrafe indicati, in via principale al fine di dedurre l’inammissibilità del ricorso perchè notificato tardivamente rispetto al termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza. Gli altri intimati non comparivano.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato regolarmente notificato per via telematica in data 29 marzo 2016 alle parti intimate.

1.1. Ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, si evidenzia che in atti risulta prodotta l’attestazione del legale della società ricorrente circa la conformità della copia analogica all’originale digitale di ricezione della notifica, la notifica della sentenza effettuata alla controparte qui ricorrente a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, secondo il principio sancito da Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21597 del 19/09/2017, in riferimento alla L. n. 53 del 1994, art. 3 nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012.

1.2. Sicchè, occorre anche verificare la tempestività della notifica del ricorso, e ciò in relazione al termine perentorio di decadenza fissato in 60 giorni dall’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla data di notifica della sentenza, avvenuta in data 26 gennaio 2016 con riferimento agli intimati assistiti in prime cure dall’Avv. Sebastiano Giordano e in data 27 gennaio 2016 con riferimento agli intimati all’epoca assistiti in prime cure dall’avv. Francesco Molaro.

1.3. Contrariamente a quanto assunto dai controricorrenti, alla data del 29 marzo 2016 non erano trascorsi 60 giorni. I sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 26 gennaio 2016 per alcune parti intimate qui comparse, scadevano il 26 marzo 2016, in quanto, sommando i cinque giorni finali del mese di gennaio ai 29 di durata del febbraio 2016 (che era anno bisestile) si ha il totale di giorni 34. Aggiungendone altri 26 per arrivare a 60 si ha che il termine scadeva il giorno (14 26 marzo 2016, che cadeva di sabato. Ne consegue che, a norma dell’art. 155, quinto comma, il termine risultava prorogato, e poichè il 27 cadeva di domenica si determinava una proroga ulteriore del termine – a norma del quarto comma della stessa norma – ed analogamente accadeva per il lunedì 28, che cadeva di “Pasquetta”, e dunque in giorno festivo, I ricorso risulta tempestivamente notificato il 29 marzo. Anche il ricorso del 29 marzo 2016 avverso la medesima sentenza, notificata in data 27 gennaio 2016 dall’Avvocato Francesco Molaro, rappresentante legale di altre parti intimate, risulta tempestivo, per le medesime ragioni.

2. Passando all’esame del ricorso, con la prima censura il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Per tale via deduce il vizio di omessa e apparente motivazione.

2.1. Nella controversia di primo grado il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia aveva ritenuto sussistente la responsabilità di Turist Calabria Srl per il danno da “vacanza rovinata”, da risarcire alle attuali parti intimate, che avevano acquistato un pacchetto turistico per un soggiorno in un villaggio turistico sito in *****, per il periodo dal 20 giugno 2009 al 27 giugno 2009, di cui non avevano potuto usufruire a causa di un distacco di pietre dalla parete rocciosa a ridosso dei bungalow loro assegnati, avvenuto nel corso della prima notte di soggiorno.

2.2. Il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’appello della società convenuta qui ricorrente ritenendo “incontestato che durante la notte del 24.06.2009 una frana si abbatteva sui bungalow occupati dagli attuali appellati, potendosi solo, sulla base delle testimonianze raccolte, dubitare del numero di pietre cadute e o frantumatesi al suolo dopo l’avvenuto distacco dalla parete rocciosa situata a ridosso dei bungalow. Del resto, tale circostanza non può essere confermata dai documenti in atti, anche prescindendo dalla testimonianza del signor Ma.Ca.Fr., della cui capacità si ha ragione di dubitare in quanto parte interessata alla decisione”.

2.3. Dal testo del provvedimento risulta immediato il contrasto tra affermazioni tra loro inconciliabili attinenti a una questione di fatto – ovvero l’abbattimento o meno di una frana sui bungalow occupati dagli odierni controricorrenti – oggetto di discussione, contrasto che inficia la motivazione del provvedimento al punto tale da farla risultare priva di qualsiasi supporto argomentativo e, pertanto, inesistente o manifestamente contraddittoria, posto che dopo avere affermato la non contestabilità dell’evento occorso, nel passaggio successivo si esclude che tale circostanza possa essere confermata dai documenti in atti e dalla testimonianza acquisita.

2.4. L’anomalia motivazionale si concretizza in un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

2.5. L’ illogicità sopra evidenziata inficia la sentenza impugnata in ogni suo successivo passaggio argomentativo, rendendo inutile, perchè assorbiti, l’esame degli ulteriori diciassette motivi, tesi a evidenziare altre incongruenze logiche, quali l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione (tra i quali vi sono le testimonianze rese da altri testimoni sul fatto che non si fosse verificata una frana o un distacco della parete rocciosa della montagna e sul fatto che i controricorrenti hanno rifiutato l’offerta di altri bungalow), ovvero altri profili di manifesta e contraddittoria motivazione sulla ritenuta mancanza di prova “dell’adempimento dell’obbligo di non avere adottato misure di sicurezza e di prevenzione idonee a prevenire eventi franosi, nè dell’assoluta imprevedibilità dell’evento franoso” e sulla ripartizione delle spese di lite.

3. Conclusivamente, la Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

1. Accoglie il primo motivo;

2. Dichiara assorbiti gli altri;

3. Cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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