LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16337/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1391/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 1391/7/16 depositata il 27 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 400/8/07 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso di P.M. contro la cartella di pagamento per II.DD. ed IVA 2002. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi quale causa di detta pronuncia in rito la mancata produzione, contestualmente alla costituzione dell’appellante, della ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. contenente il gravame agenziale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, art. 53, comma 2, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa del mancato deposito della ricevuta della spedizione dello stesso, contestualmente alla costituzione in secondo grado.
La censura è fondata.
Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364-03-02).
Constatato in fatto che il termine per appellare scadeva il 23 novembre 2008 (sentenza appellata depositata il 8 ottobre 2007 e non notificata; termine annuale + 46 giorni per la sospensione feriale, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis), che tuttavia quel giorno era domenica, con conseguente proroga – ex art. 155 c.p.c., comma 4 – del termine stesso al successivo giorno non festivo ossia al 24 novembre 2008 e che risulta pacifico che il gravame agenziale è stato ricevuto dal destinatario proprio in tale data e che quindi il gravame medesimo è stato proposto tempestivamente; ancora rilevato che è pacifico in fatto (v. la stessa sentenza impugnata) che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante si è costituito il 19 dicembre 2008 e che pertanto anche la costituzione dell’appellante è tempestiva, risulta dunque in diritto in conclusione evidente il contrasto della sentenza impugnata con i principi di diritto di cui ai citati arresti giurisprudenziali.
In accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018