LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12952/2017 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA COLAMONICO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO COSENTINI;
– ricorrente –
contro
S.M. SAS DI S.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4065/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RITENUTO
che, con ricorso affidato a due motivi, R.S. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, resa pubblica in data 15 novembre 2016, che ne ha rigettato il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città il quale, a sua volta, pur revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore della S. s.a.s per la somma (dovuta per fornitura di materiali) di Euro 5.185,69, oltre accessori, a seguito dell’opposizione dello stesso R., lo aveva, poi, condannato al pagamento della somma di Euro 5.000,00, oltre accessori, affermando che la pretesa creditoria della società opposta era fondata in base alle risultanze della prova testimoniale espletata, dalla quale era emerso che la fornitura di materiali era stata acquistata dal R., sia pure su indicazione della Ditta C.;
che non ha svolto attività difensiva in questa sede la S.M. s.a.s. di S.M..
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
CONSIDERATO
che:
a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge in relazione all’art. 83 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3 e art. 182 c.p.c., comma 2, per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto valida per il grado di appello la procura alle liti rilasciata dalla S. s.a.s. in primo grado, giacchè ivi erano stati nominati due difensori in assenza di “una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato medesimo”, mentre in appello la S. s.a.s. si era costituita con un solo difensore (l’avvocato Marzano) e in base alla procura rilasciata per il giudizio di opposizione in primo grado. Inoltre, sussisterebbe anche la “eccepita carenza di rappresentanza del legale rapp.te dell’appellata S. s.a.s.”, in quanto tale società già alla data del 15 maggio 2008, in sede di costituzione del giudizio di opposizione, già risultava trasformata in s.r.l. generica, unico difensore in secondo grado, ma con mandato congiunto in primo grado, di estendere il proprio mandato difensivo in appello, là dove peraltro la succeduta società S. s.r.l. non era amministrato dallo stesso S.M.. A tal proposito, la procura speciale, rilasciata in primo grado all’avvocato Carlo Zicchittella e al Pr. Avv. Michele Marzano, mancava del tutto di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato medesimo, dunque, l’invalidità della procura speciale al difensore rilasciata in primo grado integrerebbe la carenza del potere di rappresentanza dell’Avv. Marzano, legale rappresentante dell’appellata S. s.a.s.;
a.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.
E’ manifestamente infondato in riferimento alla prima censura, essendosi la sentenza impugnata attenuta al principio per cui, in caso di mandato alle liti conferito a più difensori – perfettamente legittimo stante l’assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare – ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato (come dallo stesso ricorrente dedotto), ha pieni poteri di rappresentanza processuale (Cass. n. 7697/2007).
E’ inammissibile in riferimento alla secondo censura, in quanto il dedotto difetto di rappresentanza legale della società opposta avrebbe comunque essere tempestivamente contestato dalla controparte (cfr. Cass., S.U., n. 20596/2007), mentre il ricorrente neppure ha dedotto di averlo eccepito in primo grado, allorquando l’anzidetto difetto si sarebbe verificato.
b) con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre, le parti, per avere la Corte territoriale, in difetto di concludenza della prova testimoniale, omesso ogni verifica in ordine al fatto che il credito della società opposta nei confronti di esso R. derivasse proprio dalle due cambiali prodotte in giudizio.
b.1) il motivo è inammissibile, in quanto – anche a prescindere (oltre che dall’errore circa l’indicazione del paradigma legale di riferimento del motivo di ricorso: n. 3 e non n. dell’art. 360 c.p.c.) dalla circostanza che non sono dedotti fatti storici del cui omesso esame è dato apprezzare nella motivazione della Corte territoriale (Cass., S.U., n. 8053/2014) – esso non coglie affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non tiene affatto conto dell’apporto probatorio in tesi proveniente dalle cambiali, ma riconosce la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di una valutazione delle risultanze della prova testimoniale, che, come detto, non è attinta da alcuna critica;
che il ricorso va, pertanto, rigettato, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte della società intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018