Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26786 del 23/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18808/2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE BOCCAGNA;

– ricorrente –

contro

*****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/06/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

Il ***** ebbe ad avviar causa avverso il suo precedente amministrare S.R. chiedendo la consegna della documentazione afferente l’amministrazione condominiale, nonchè la condanna del medesimo a restituire la somma di Euro 33.034,65 ricevuta dai condomini a titolo di contributi da destinare al pagamento delle spese condominiali, ma da lui non utilizzate a detto scopo.

Nella rituale contumacia del S.,il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Aversa accolse la domanda siccome formulata dal Condominio attoreo ed, avverso detta sentenza, il S. propose appello avanti la Corte territoriale partenopea.

La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame rilevando come il deposito della documentazione, attestante i pagamenti fatti relativi ai debiti condominiali, era tardivo in quanto l’appellante decaduto dalla prova in prime cure e come non vi fosse obbligo di notificazione alla parte contumace dell’ordinanza che disponeva l’interrogatorio libero delle parti.

Avverso la citata sentenza il S. ha proposto impugnazione per cassazione articolata su tre motivi.

Resisteva con controricorso l’Amministrazione del *****, che pure in prossimità dell’udienza ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal S. ha pregio giuridico quanto al primo motivo ed un tanto comporta l’accoglimento dell’impugnazione con assorbimento dei restanti due motivi di doglianza.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 112 e 345 c.p.c., in quanto la Corte partenopea non ebbe a motivare circa la non indispensabilità dei documenti – afferenti alle spese fatte in favore del Condominio amministrato con i contributi incassati – da esso impugnante depositati in secondo grado, limitandosi a rilevare l’intervenuta decadenza dalla prova nel corso del procedimento di prime cure.

Con il secondo motivo di doglianza il S. lamenta omesso esame di fatto decisivo e violazione della norma in art. 345 c.p.c., in quanto la Corte partenopea ha omesso di esaminare la circostanza che la documentazione, da lui dimessa tardivamente in appello, era da correlare alla circostanza che, in prime cure, fu il Condominio resistente ad aver depositato la documentazione attestante il versamento dei contributi da parte dei condomini una volta maturate le decadenze probatorie.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del disposto ex art. 184 c.p.c., in quanto erroneamente il Tribunale consentì al Condominio il tardivo deposito – scaduti i termini di legge – della documentazione attestante il versamento dei contributi condominiali a sue mani. Come detto il primo mezzo d’impugnazione s’appalesa siccome fondato.

La Corte partenopea ha ritenuto non ammissibile la tardiva produzione documentale, operata solo in sede di gravame dal S. rimasto contumace in prime cure,esclusivamente perchè maturata la sua decadenza dalla prova.

Difatti la scelta del S. di rimanere contumace nel procedimento in primo grado ha comportato che lo stesso non abbia osservato il termini ex art. 184 c.p.c., per l’attività probatoria, posto che la documentazione, prodotta nel procedimento di seconde cure, pacificamente era in suo possesso sin dall’avvio della lite.

Tale conclusione non può essere avallata da questa Suprema Corte posto che, nelle more del presente procedimento, è intervenuto l’insegnamento delle Sezioni Unite – Cass. n 10790/17 – secondo il quale l’intervenuta decadenza,anche dipendente da condotta della parte, in prime cure non impedisce il deposito di documentazione,indicata siccome indispensabile, nel corso del procedimento di appello.

Quindi nella specie la Corte di merito aveva l’obbligo di valutare la documentazione, tardivamente dimessa, al fine di apprezzarne la decisività o no rispetto all’oggetto della lite.

Di conseguenza segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’Appello di Napoli, altra sezione, per nuovo esame alla luce de principio di diritto dianzi affermato.

Gli altri motivi di impugnazione esposti rimangono assorbiti ed il Giudice di rinvio disciplinerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, altra sezione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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