Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26870 del 23/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18329/2017 R.G. proposto da:

P.M., considerata ex lege domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DONATELLA SICA, GIUSEPPE IANNICELLI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 161, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO FRASCA;

– resistente –

contro

CASA DI CURA RUGANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, considerata ex lege domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GIANNUZZI;

– resistente –

e contro

G.D.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata in data 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che, in accoglimento del ricorso, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Avellino.

FATTI DI CAUSA

1. P.M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su sette motivi, nei confronti di G.D., Casa di Cura Rugani S.r.l. e Unipolsai Assicurazioni S.p.a. e avverso l’ordinanza del 12 giugno 2017, con la quale – con riferimento alla causa introdotta dalla stessa P., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite a seguito dell’intervento chirurgico eseguito in data ***** presso la Casa di Cura Rugani e asseritamente ascrivibili al medico operatore G.D. e alla già indicata struttura sanitaria, ubicata in *****, causa nella quale si erano costituiti sia il G. che la struttura sanitaria e la terza chiamata in causa da quest’ultima, Unipolsai Assicurazioni S.p.a., eccependo l’incompetenza territoriale del Giudice adito – il Tribunale di Avellino ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Siena, ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione della causa e ha condannato la ricorrente alle spese di lite nei confronti dei convenuti e della terza chiamata in causa.

Casa di Cura Rugani S.r.l. e Unipolsai Assicurazioni S.p.a. hanno depositato distinti scritti difensivi concludendo, la prima, per il rigetto del ricorso, con conferma dell’impugnata sentenza e, quindi, della competenza territoriale del Tribunale di Siena a conoscere la presente controversia, in subordine, scisse le domande, per la declaratoria di competenza del foro di Avellino, per la domanda proposta nei confronti del G., e del foro di Siena, per la domanda proposta nei confronti della struttura sanitaria, e la seconda, per la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in subordine, per il rigetto dello stesso, con condanna ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La ricorrente e le resistenti hanno pure depositato distinte memorie ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il P.M. ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Avellino.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. A fondamento del proposto ricorso per regolamento di competenza, la ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo “Omesso esame e valutazione in merito alla completezza ed alla efficacia dell’eccezione di incompetenza per territorio – mancata contestazione in relazione a tutti i fori concorrenti – conseguente radicamento della competenza dinanzi al foro non contestato”;

– con il secondo motivo “Omissione, carenza ed erroneità dell’ordinanza in relazione alle questioni attinenti non alla competenza ma al merito”;

– con il terzo motivo “Omissione, carenza ed erroneità della ordinanza in merito al forum commissi delicti ai fini della competenza per territorio”;

– con il quarto motivo “Omissione, carenza ed erroneità della ordinanza in merito al foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione (forum contractus ex art. 20 c.p.c.) ai fini della competenza per territorio”;

– con il quinto motivo “Omissione, carenza ed erroneità della ordinanza in merito al foro del consumatore ai fini della competenza per territorio”;

– con il sesto motivo “Omissione, carenza ed erroneità della ordinanza in merito al criterio del domicilio del prof. G. ai fini della competenza per territorio”;

– con il settimo motivo “Carente, omessa, errata motivazione in merito alla inammissibilità della eccezione di incompetenza per territorio per mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza resa dal Tribunale in sede di ATP”.

3. Si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con il settimo motivo – il quale, seguendo l’ordine logico, va esaminato per primo -, la questione della competenza territoriale non risulta preclusa dalla valutazione fatta al riguardo in sede di ATP nè dalla circostanza che avverso il provvedimento emesso in quella sede non sia stato proposto reclamo. Ed invero, il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. – e analogamente deve ritenersi anche con riferimento all’istanza ex art. 696 c.p.c. – non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito; ne consegue che, ove in quest’ultimo il giudice dichiari la propria competenza o incompetenza, la mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza resa dal giudice adito in sede di accertamento tecnico preventivo non rende incontestabile la competenza del giudice nel successivo giudizio di merito (arg. ex Cass., ord., 1/02/2011, n. 2317; v. anche Cass., ord., 14/10/2016, n. 20881; Cass., ord. 29/05/2008, n. 14187 e Cass., ord., 14/09/2007, n. 19254; per la inammissibilità della proposizione del regolamento di competenza nei procedimenti cautelari sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. v. Cass., sez. un., ord., 20/06/2007, n. 14301; Cass., sez. un., ord., 29/07/2013, n. 18189, Cass., ord., 20/01/2017, n. 1613).

Di tali principi risulta aver fatto corretta applicazione il Tribunale di Avellino, che ha pure motivato sul punto, sicchè il settimo motivo risulta del tutto infondato.

4. Deve poi evidenziarsi che, secondo il costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass., ord., 4/08/2011, n. 17020).

Inoltre, l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass., ord., 16/06/2011, n. 13202).

4.1. Nella specie è assorbente il rilievo che nessuno degli attuali resistenti ha tempestivamente e ritualmente contestato, dinanzi al giudice del merito, con riferimento alla Casa di Cura Rugani S.r.l., la sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (difetta, cioè, la contestazione dell’esistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) e che Unipolsai S.p.a. e lo stesso G. non hanno contestato il criterio di collegamento relativo al domicilio del predetto professionista e di cui all’art. 18 c.p.c., il che comporta l’incompletezza delle eccezioni proposte, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass., ord., 11/12/2014, n. 26094).

Risulta pertanto sostanzialmente fondata, sia pure integrata con i consentiti rilievi officiosi sopra evidenziati, la doglianza proposta con il primo motivo.

5. L’esame di ogni altra questione pure sollevata dalle parti resta assorbito.

6. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, previa riassunzione della causa nei termini di legge.

7. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

8. Stante il sostanziale accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Avellino, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi a tale Tribunale, previa riassunzione della causa nei termini di legge; spese rimesse.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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