Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26871 del 23/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26398/2014 proposto da:

F. Stirling S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Sarti n. 4, presso lo studio dell’avvocato Capponi Bruno, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Vitrociset S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Mille n. 41/a, presso lo studio dell’avvocato Nota Cerasi Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4986/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2014;

lette le memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c., depositate da entrambe le parti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2018 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dalla F. Stirling S.p.a. in Amministrazione Straordinaria avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 23 e L. Fall., art. 98, proposta dalla Vitrociset S.p.a., aveva ammesso quest’ultima allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria (n. 36119/2004) in prededuzione – in luogo che al chirografo – per l’importo di Euro 400.000,00.

2. In particolare, il giudice d’appello ha rilevato che la notifica era stata effettuata presso il procuratore domiciliatario della società appellata, dapprima nello studio in Roma dal quale questi era risultato trasferito e poi – fuori termine – “nel suo nuovo studio romano” risultante dagli atti di causa, previa rimessione in termini ex art. 164 c.p.c., su istanza tardiva dell’appellante, accolta dal Presidente della Corte d’appello con provvedimento “condizionato e “con salvezza dei diritti quesiti e di eventuali decadenze””.

3. Avverso la decisione di secondo grado la F. Stirling S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, corredato da memoria difensiva, cui la Vitrociset S.p.a. ha resistito con controricorso, parimenti accompagnato da memoria conclusiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1034, art. 82 e degli artt. 152,164,170,325,326 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che il procuratore della società appellata apparteneva ad una circoscrizione diversa (Cassino) da quella ove aveva sede il giudice adito (Roma), con conseguente inapplicabilità del principio in base al quale il notificante ha l’onere di verificare, anche presso il locale albo professionale, la correttezza dell’indirizzo del domicilio eletto (c.d. domicilio reale o effettivo); censura inoltre il rilievo di tardività dell’istanza di rimessione in termini – stante la mancanza di un termine perentorio per provvedervi – e l’interpretazione data dal giudice a quo alla frase “con salvezza dei diritti quesiti e di eventuali decadenze” contenuta nel provvedimento presidenziale di rimessione in termini.

2. Preliminarmente all’esame del motivo va rilevata l’inammissibilità del ricorso, a causa della sua tardiva notifica.

3. Invero, come risulta pacificamente dagli atti, la sentenza d’appello è stata notificata all’amministrazione ricorrente il 12 settembre 2014, mentre la notifica del ricorso per cassazione dalla stessa proposta è avvenuta solo il 4-5 novembre 2014, ben oltre il termine dimidiato prescritto dalla L. Fall., art. 99, comma 5 ed u.c. – nella versione ante riforma applicabile ratione temporis (peraltro corrispondente all’attuale dodicesimo ed ultimo comma del novellato art. 99, che fa esplicito riferimento al termine di trenta giorni) – trattandosi di procedura aperta prima del 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006) e perciò non regolata dalla novella, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2006, artt. 150 e 153.

4. Del resto, costituisce principio consolidato (v. da ultimo Sez. 1, 08/03/2018 n. 5595) che il termine dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dalla L. Fall., vecchio art. 99, comma 5, non è stato inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, in quanto la relativa declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 99,”ha riguardato esclusivamente la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo (da individuarsi con riferimento alla notificazione della stessa, atteso il carattere di lex generalis della norma di cui all’art. 326 c.p.c.) e non anche la riduzione della metà del termine di impugnazione previsto per i giudizi ordinari (Cass. 15 febbraio 2016, n. 2918; Cass. 25 settembre 2014, n. 20291; Cass. 23 maggio 2013, n. 12767; Cass. 8 maggio 2008, n. 11471; Cass. 22 ottobre 2007, n. 22107)”.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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