LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24661/2014 proposto da:
C.E., nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Mercalli n. 13, presso lo studio dell’avvocato Cancrini Arturo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1403/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/07/2018 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
il tribunale di Rossano condannava l’Asl n. ***** di Cosenza (già Usl n. ***** di Rossano) a pagare all’impresa C.E., affidataria di un appalto per la costruzione di alcuni lotti del nuovo Ospedale regionale, la somma di Euro 140.707,80 per lavori eseguiti, oltre interessi;
l’appello dell’Asl veniva dichiarato inammissibile dalla corte di appello di Catanzaro, perchè tardivo;
questa Corte, con sentenza n. 1595-12, cassava la statuizione, in quanto la copia della sentenza del tribunale, che il C. aveva inteso notificare alla controparte, lo era stata ma a soggetto diverso dal difensore costituito di quest’ultima; sicchè la corte territoriale avrebbe dovuto dichiararne la nullità e prendere atto che la notifica rituale al procuratore suddetto si era verificata soltanto in diversa data, tale da rendere tempestivo l’atto di impugnazione della Asl;
assorbito, pertanto, il ricorso incidentale inerente al merito delle pretese dell’appaltatore, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio, affinchè la corte del merito provvedesse al riesame delle impugnazioni delle parti;
riassunto il giudizio, la corte territoriale ha accolto l’appello principale col quale l’Asl aveva eccepito di esser carente di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento;
ha invero rigettato la domanda, ritenendo che dell’obbligazione dovesse rispondere il comune come unico soggetto legittimato rispetto alla pretesa creditoria discendente da un contratto di appalto stipulato nell’anno 1976; C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria;
l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Cosenza non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 345 c.p.c., censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la carenza di legittimazione passiva della Usl n. *****, poi Asl n. ***** e adesso Asp di Cosenza, sulla base di un’eccezione sollevata per la prima volta in appello; col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 329 e 345 c.p.c., per avere in tal senso la corte d’appello statuito su questione coperta da giudicato;
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è manifestamente infondato;
quella afferente la legittimazione passiva – id est, la titolarità passiva del rapporto controverso – non è un’eccezione in senso stretto ma una mera difesa: il difetto di titolarità passiva può essere quindi rilevato dal giudice anche d’ufficio (per tutte Cass. Sez. U n. 2951-16; da ultimo Cass. n. 11744-18), col solo limite del giudicato ostativo;
nel caso di specie nessun giudicato si era formato sul punto, dal momento che la statuizione con la quale il tribunale di Rossano aveva condannato l’Asl n. ***** (già Usl n. *****) al pagamento del corrispettivo dell’appalto era stata impugnata proprio in ragione del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018