LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 641/2014 proposto:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
S.D., B.A., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO BERNARDO CIVIDINI;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 973/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato Alessandro TUCCI con delega depositata in udienza dell’Avvocato MESSINA Maurizio, difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli scritti;
udito l’Avvocato ROMANELLI Chiara, con delega depositata in udienza dell’Avvocato Guido ROMANELLI, difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
S.G. ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Brescia i germani S.P., A. e D. affinchè fosse ordinato ai convenuti il rendiconto relativo alle annate agrarie, in relazione alle quali esso attore non aveva partecipato alla gestione della comune impresa agricola, operante sui fondi in comunione incidentale, nonchè disporre il suo recesso da detta impresa con conseguente separazione dei terreni costituenti la sua quota ereditaria in natura.
Resistettero i germani S. convenuti chiedendo la divisione dei beni secondo accordo concordato nell’ambito di altro giudizio e la condanna del germano G. a rifondere loro il corrispettivo correlato al maggior loro apporto lavorativo nell’impresa comune a seguito del suo disinteresse per la stessa.
Espletata la trattazione istruttoria della questione, consistita in acquisizioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica, il Tribunale bresciano ebbe a disporre la divisione dei beni comuni e lo scioglimento dell’impresa agricola comune, individuando i conguagli e rigettando la domanda di rendiconto.
Avverso detta decisione propose appello S.G. ed in tale procedimento resistettero i germani D., A. e P. – quindi la sua erede B.A. – S., che svolsero pure impugnazione incidentale.
La Corte d’Appello di Brescia ebbe a rigettare ambedue i gravami, confermando integralmente la prima decisione.
Osservava la Corte lombarda, quanto all’impugnazione principale, come risultava in atti la comune volontà delle parti di proceder alla divisione, comprendendo anche beni già assegnati in precedenti controversie in proprietà esclusiva;
come la statuizione afferente lo scambio delle case d’abitazione tra S.G. e P. era fondata sulla volontà delle parti espressa in accordo conciliativo, sicchè la statuizione del Tribunale era supportata da adeguata e puntuale motivazione;
come l’asserto difensivo di S.G. d’esser stato estromesso dai germani dalla comune impresa era rimasto sfornito di prova, sicchè non era dovuto il chiesto rendiconto e come, nemmeno, le contestazioni mosse alla valutazione dei beni mobili, operata dal consulente, fosse fondata.
Quanto all’impugnazione incidentale, la Corte di prossimità rilevava come rettamente fosse stata rigettata la domanda degli altri germani S. d’aver riconosciuto compenso per il maggior loro apporto lavorativo nell’impresa comune, stante il disinteresse del germano G., per difetto di prova.
Difatti le precisazioni al riguardo fatte dal consulente tecnico si fondavano sulle dichiarazioni rese al tecnico proprio dagli appellanti incidentali; inoltre la Corte di merito osservava come il valore della lite, al fine della liquidazione delle spese, era stato concordemente indicato dalle parti, sicchè rettamente a tale dato il primo Giudice s’era attenuto.
Ha interposto ricorso principale per cassazione S.G., articolando tre motivi di impugnazione.
Resistevano con controricorso S.D. e A., nonchè la B. quale erede di S.P., proponendo anche ricorso incidentale, fondato su tre motivi di censura.
Ha resistito con controricorso l’impugnante principale e le parti, in prossimità dell’udienza,hanno depositato anche memorie difensive.
All’odierna udienza pubblica,sentite le parti presenti ed il P.G., la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sia il ricorso principale che quello incidentale s’appalesano privi di pregio e vanno respinti.
Con il primo mezzo d’impugnazione S.G. – ricorrente principale – denunzia violazione delle norme in artt. 1100 e 1111 c.c., nonchè art. 185 c.p.c., poichè la Corte lombarda ha erroneamente individuato, nell’accordo intervenuto tra i germani S. in altro procedimento civile, lo specifico negozio atto a consentire di considerare, ai fini della divisione di beni comuni, anche immobili non più in comunione,siccome insegna arresto di questa Suprema Corte.
La doglianza s’appalesa priva di pregio giuridico in quanto si compendia in una mera contrapposizione, alla valutazione offerta dalla Corte di merito, di proprio apprezzamento di senso contrario.
La Corte di Brescia ebbe puntualmente ad evidenziare come il negozio de quo era portato nel verbale di conciliazione del 12.11.1993, intervenuto in altra lite tra i germani S., accordo mediante il quale i germani convenivano di dividere i beni comuni i quattro lotti, comprendendo specificatamente nel lotto da assegnare a G. anche i terreni ex Go., già ceduti allo stesso mediante contratto preliminare.
La Corte territoriale, ancora, ha sottolineato come la lite, in cui intervenne la conciliazione, venne dichiarata estinta dal Giudice proprio prendendo atto che l’accordo negoziale regolava la questione, sicchè mera opinione di parte rimane la tesi dell’impugnante principale che il verbale de quo portava solo accordo programmatico e, non già, atto negoziale.
Dunque la Corte lombarda ha regolato la materia del contendere puntualmente valutando la questione sottoposta al suo giudizio e motivando con appropriati argomenti l’inclusione, per volontà delle parti, nel compendio da dividere anche di fondi già assegnati in signoria esclusiva ai singoli condividendi.
Con la seconda doglianza S.G. lamenta violazione dei medesimi articoli di legge, dianzi citati, poichè la Corte lombarda ha ritenuto vincolante nei suoi riguardi il verbale di conciliazione del 12.11.1993 anche con relazione alla casa di sua abitazione assegnata ad altro fratello.
Le argomentazioni critiche svolte a sostegno di detta censura appaiono omologhe a quelle sviluppata in ordine al primo mezzo d’impugnazione e, di certo, la validità di un negozio conciliativo non può venir meno a seguito del mutare opinione, circa la propria convenienza, da parte di uno dei contraenti.
Di certo poi la validità del negozio non rimane superata da argomentazioni logiche, elaborate ex post, circa la convenienza di una determinata pattuizione rispetto alle aspettative di uno dei contraenti, poichè detta convenienza evidentemente fu ritenuta da S.G. se ritenne di stipulare l’atto nei termini poi fatti propri dal primo Giudice.
Con il terzo ed ultimo mezzo d’impugnazione S.G. deduce violazione delle norme in artt. 1102,2030,2263 e 2697 c.c., per aver la Corte bresciana rigettato la sua domanda di rendiconto nei confronti dei fratelli, benchè questi pacificamente avessero goduto anche della sua quota dei beni comuni, a nulla rilevando al riguardo la questione della non ritenuta provata sua esclusione dalla gestione degli stessi.
Erroneamente, ad opinione del ricorrente principale, la Corte di prossimità aveva ritenuto rilevante la mancata prova che i germani ebbero ad escluderlo dalla partecipazione all’impresa agricola comune – sua tesi -, piuttosto che egli si fosse volontariamente disinteressato della stessa – tesi avversaria -, poichè ciò che aveva esclusivo rilievo al fine della domanda di rendiconto era che pacificamente i suoi germani ebbero godere anche della sua quota con conseguente, per ciò solo, suo diritto agli utili ex artt. 1102 e 2263 c.c..
In effetti l’articolata critica svolta non si confronta con l’intero apparato argomentativo sviluppato dalla Corte lombarda sulla questione.
I Giudici del gravame ebbero, anzitutto, a metter in risalto come S.G. effettuò sostanziosi prelievi – eccedenti la sua quota di utili – dal conto corrente comune, siccome accertato dal consulente e non contestato dal ricorrente.
Quindi la Corte bresciana ha puntualizzato come la pretesa di utili in relazione alla partecipazione in società – art. 2263 c.c., oggi evocato – sia domanda nuova, poichè tardivamente proposta dal S. nel corso del giudizio di prime cure, siccome sottolineato dal Tribunale.
Infine – con relazione all’evocata norma ex art. 1102 c.c. – la Corte lombarda ha rilevato come il ricorrente non abbia altrimenti fornito prova dell’assunto fattuale alla base della sua pretesa, ovvero che furono i germani ad escluderlo dalla gestione dell’impresa e,non già, egli a disinteressarsene,siccome sostenuto dai resistenti.
A fronte di detta articolata motivazione S.G. si limita ad asserire che in relazione alle sue pretese – rendiconto e indennizzo per il godimento di beni anche suoi – assume rilievo dirimente la circostanza del godimento di beni, anche per parte altrui, senza alcuna incidenza del dato fattuale se vi fu esclusione del comproprietario dal godimento dei beni comuni ovvero suo disinteresse.
Il ricorrente però non attinge con censura nè l’affermazione della Corte che la domanda afferente gli utili ex art. 2263 c.c., sia stata ritenuta tardivamente proposta in prime cure, nè il dato fattuale, accertato dal consulente, che gli ebbe ad eseguire prelievi in misura superiore alla sua quota di spettanza dal conto corrente comune con i fratelli, nel quale erano riversati i proventi della attività agricola espletata sui fondi in comunione incidentale.
Quindi, come visto, la denunzia di violazione del disposto ex art. 2263 c.c., appare censura inammissibile, poichè il ricorrente non ha dedotto di aver contestato con apposito motivo di gravame la statuizione di tardività di detta domanda, adottata dal Tribunale.
Mentre l’osservazione della Corte che, in difetto di prova dell’esclusione dal godimento dei beni comuni non vi può esser riconoscimento di indennizzo ex art. 1102 c.c., riposa su dato testuale della norma invocata,che fonda il diritto del comunista a godere in pari misura del bene comune, sicchè deve essere provato che il mancato uso dipese dalla condotta, contraria alla norma,tenuta dagli altri comunisti, esattamente quanto difetta in causa, siccome sottolineato dai Giudici del merito.
Anche il cenno al disposto ex art. 2030 c.c., risulta inconferente in causa poichè i germani S. godettero di beni anche in loro proprietà preordinati, da tutti i comproprietari, all’uso d’impresa agricola e, non già, gestirono affari del fratello G. secondo lo schema dell’istituto della negotiorum gestio, questione,per altro, non prospettata nei gradi di merito.
Con relazione all’impugnazione incidentale mossa dai germani S.D. ed A., nonchè B.A., quale erede di S.P., i resistenti, con il primo mezzo d’impugnazione lamentano vizio di nullità per violazione del principio processuale di non contestazione, avendo la Corte territoriale ritenuto non provato – nonostante l’avversa non contestazione della dedotta circostanza – il fatto che essi ebbero a supplire, con il loro lavoro, al mancato apporto lavorativo del germano G..
In effetti l’argomentazione critica sviluppata dai resistenti si compendia in richiami a principi desumibili da arresti di questo Supremo Collegio relativi alla valenza probatoria della non contestazione per, quindi, contestare il merito dell’argomentazione, esposta dalla Corte bresciana, per rigettare la loro pretesa sul punto.
La Corte territoriale, invero, osservava come in atti non risultava versata prova alcuna e della circostanza che, per supplire al mancato apporto del ricorrente, i germani S. ebbero ad assumere altro lavoratore e della asserita circostanza che essi dovettero impiegare maggior loro impegno lavorativo, poichè al riguardo non appariva sufficiente l’asserto del consulente non suffragato da alcun dato fattuale, se non le affermazioni dei soggetti interessati.
Pertanto non solo non risulta specificatamente indicata la norma processuale che prevede la nullità dedotta dai resistenti, ma in buna sostanza gli stessi richiedono a questa Corte un apprezzamento circa la valenza probatoria di condotte processuali tenute dalle parti, ossia una valutazione di squisita natura meritale. Inoltre va rilevato come il riconoscimento, sia di ristoro danni in dipendenza dell’opera lavorativa suppletiva espletata da terzi sia dell’indennità a compenso dell’opera ulteriore spesa dai compartecipi all’impresa comune, presuppone necessariamente adeguata prova sia dell’effettiva concorrenza del pregiudizio – prestazione di ulteriore attività lavorativa – che della quantificazione dello stesso, non soccorrendo nella specie previsione normativa di presunzione.
Di conseguenza l’accertamento della circostanza fattuale che il germano G. non espletò attività lavorativa nell’ambito dell’impresa di famiglia – benchè non chiarito per quale ragione – di per sè non consente ancora di ritenere provato la concorrenza di un pregiudizio risarcibile od indennizzabile, in favore dei congiunti, nemmeno sotto il profilo dell’an. Con la seconda doglianza i resistenti S. – B. propongono denunzia di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nel loro apporto lavorativo maggiore nell’impresa in dipendenza del mancato apporto dato dal germano G..
La censura s’appalesa siccome inammissibile, posto che, come già evidenziato dagli stessi resistenti nell’illustrare la doglianza precedente, la Corte lombarda ebbe a puntualmente esaminare detta questione e rilevare il difetto di prova al riguardo, sicchè palesemente non concorre il vizio denunziato di omesso esame di un fatto decisivo.
Con il terzo ed ultimo mezzo d’impugnazione i consorti R. – B. lamentano la violazione del disposto ex art. 2263 c.c., comma 2, poichè la Corte di merito non ha provveduto alla liquidazione, in via equitativa, del compenso loro spettante per la supplenza al mancato apporto lavorativo del fratello G..
La censura s’appalesa priva di fondamento per più ragioni.
Difatti l’assenza di prova dell’effettivo maggior loro apporto lavorativo, in supplenza al mancato apporto lavorativo del fratello, rilevata dalla Corte territoriale esclude, logicamente e necessariamente,che il Giudice possa pervenire a liquidazione del quantum dovuto in via equitativa.
In secondo luogo la norma invocata – art. 2263 c.c., comma 2 – disciplina la ripartizione di ” guadagni e perdite ” sociali, non già, la remunerazione dl lavoro svolto dal socio nell’ambito dell’impresa comune.
Quindi l’argomentazione critica sviluppata dai resistenti non supera la corretta statuizione adottata sul punto dalia Corte lombarda.
Atteso che ambedue le impugnazioni incrociate sono state rigettate, reputa la Corte d’avvalersi della sua facoltà di compensare integralmente tra le parti le spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Concorrono in capo sia al ricorrente principale che ai ricorrenti incidentali le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte del ricorrente principale che dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018
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