Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26889 del 23/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22767/2014 proposto da:

M.R., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PAOLO LUISO, ANDREA DIANDA;

– ricorrenti e controricorrenti all’incidentale –

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO MENCHINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso La sentenza n. 714/2012 del TRIBUNALE di LUCCA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

V.A. e M.R. propongono ricorso per cassazione contro R.E., che resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale illustrato da memoria, con ulteriore controricorso dei primi, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca 20.6.2012 che ha dichiarato l’attrice R. titolare per avvenuto acquisto per usucapione della comproprietà della corte individuata alla particella ***** del N.C.T. del Comune di Porcari, condannando i convenuti all’abbattimento delle opere realizzate su detta particella ed al ripristino dello stato dei luoghi, sentenza appellata dagli odierni ricorrenti con gravame dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza 18.6.2014.

I ricorrenti in via principale denunziano, con un unico motivo, la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per omessa partecipazione al giudizio di alcuni litisconsorti necessari ( Ma.Lu., F.O. ed A. in virtù dell’atto di divisione 13.5.1982, della nota di trascrizione e della C.T.U.) in quanto, a giudizio della Corte di appello, gli appellanti non avrebbero specificato di quali diritti i litisconsorti pretermessi sarebbero titolari mentre – a dire dei ricorrenti – sarebbe bastato leggere l’atto di appello per individuare le generalità di detti litisconsorti ed i diritti vantati.

La ricorrente in via incidentale denunzia, poi, la nullità dell’ordinanza-filtro della Corte di Firenze, con tre motivi con i quali lamenta: 1) che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’appello dell’attrice relativamente al mancato accertamento del suo diritto di comproprietà a titolo derivativo; 2) che il giudice non abbia accertato la comproprietà a titolo derivativo; 3) che la Corte di appello non abbia dichiarato assorbito (piuttosto che inammissibile per carenza di interesse) il motivo dell’appello incidentale con il quale si lamentava la mancata declaratoria suddetta.

Il ricorso principale è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la parte che denunci in cassazione la violazione dell’art. 102 c.p.c., per difetto di integrità del contradditorio, ha l’onere di indicare nominativamente, nel ricorso, le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, nonchè di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a questi elementi, tale da non consentire alla S.C. di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione (da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 10168 del 27/04/2018; Cass., Sez. 2, n. 6822 del 19/03/2013); il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, sebbene a condizione che la prova di esso emerga univocamente e con evidenza dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, che lascino chiaramente intendere che quest’ultimo non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è inutiliter data (Cass., Sez. 2, 27521 del 19/12/2011; Cass., Sez. 2, n. 17581 del 09/08/2007).

Orbene, nella specie non risulta, con evidenza ed univocità, che i pretesi litisconsorti pretermessi ( Ma.Lu., F.O. ed A.) siano proprietari del fondo per cui è causa. Invero, dall’atto di divisione invocato come riportato sia nel ricorso che nel controricorso (non possono costituire idonei titoli la nota di trascrizione dell’atto e, tantomeno, la C.T.U.), risulta che ai predetti sono stati assegnati in comproprietà i mappali *****, “con diritto sul mappate *****”; dizione quest’ultima che sembra escludere la assegnazione in comproprietà, per configurare un diritto reale diverso.

Anche il ricorso incidentale è inammissibile.

Inammissibile è il primo motivo. E’ vero che la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame (Cass., Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016). Non ricorre tuttavia, nella specie, tale ipotesi, avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento, in esito ad un dettagliato esame delle prove acquisite (v. p. 2 della ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c.).

Anche gli altri due motivi sono inammissibili – ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 360-bis c.p.c., n. 1 – in quanto non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 5001 del 02/03/2018).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contenuto della sentenza va individuato dalla lettura congiunta di motivazione e dispositivo (Cass. 18.10.2017 n. 24600, Cass. 25.9.2015 n. 19074, Cass. 5.9.1969 n. 3063).

Nella specie, l’attrice ha proposto due domande: accertamento della comproprietà del mappate ***** sulla base dei titoli di provenienza; in subordine, accertamento dell’avvenuta usucapione. Il Tribunale ha accolto entrambe le domande, anche se in dispositivo ha fatto riferimento solo all’accoglimento della seconda.

A fondamento della sentenza di primo grado vi sono, dunque, due autonome rationes decidendi: l’attrice, sulla base dei titoli acquisiti, è comproprietaria del mappate ***** (p. 9 della sentenza di primo grado) e, ad abundantiam (p. 10 e ss.), è maturato l’usucapione.

Il fatto che il Tribunale, in dispositivo, abbia dichiarato solo l’usucapione e non abbia dichiarato anche l’avvenuto accertamento della comproprietà sulla base dei titoli non esclude che quest’ultimo accertamento vi sia stato.

Donde l’inammissibilità di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese con raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, compensa le spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo ex D.P.R. n. 115 del 2002, per entrambe le parti.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472