Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26891 del 23/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21255/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato a Roma, via Duilio 6, presso lo studio dell’Avvocato CARMELO MONTANA e rappresentato e difeso dall’Avvocato EOLO RUTA e dall’Avvocato GIUSEPPE RUTA per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato a Roma, via Giuseppe Ferrari 4, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO PALLADINO che, unitamente all’Avvocato DOMENICO POLISENA, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 195/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il 15/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello con il quale il Condominio *****, aveva chiesto che fosse riconosciuta l’inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio in favore dell’appellato B.S. e che fosse negato ogni diritto alla costituzione di servitù di passaggio in favore di quest’ultimo, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e condannato l’appellato al ripristino della recinzione posta sul confine tra la proprietà condominiale e quella del medesimo B..

La corte d’appello, per quanto ancora interessa, ha ritenuto sussistente il denunciato vizio di ultrapetizione, con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, nella parte in cui il tribunale ha disposto la costituzione coattiva della servitù in favore della proprietà del B. ed a carico del viale di accesso al condominio, senza che la relativa domanda, neppure in via implicita, fosse stata proposta e senza che tale domande potesse essere comunque desunta in via interpretativa dalle deduzioni che la parte ha sviluppato nell’esposizione della causa petendi: la domanda del B., infatti, ha osservato la corte, aveva ad oggetto il “trasferimento” sul viale condominiale (o, in subordine, l’ampliamento) di due diverse preesistenti servitù ma non la costituzione coattiva della servitù di passaggio sul viale del condominio. La costituzione coattiva della servitù sulla proprietà condominiale, invece, è stata oggetto di domanda solo nella memoria, depositata durante il giudizio di primo grado in data 14/9/2002, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 e costituisce, quindi, una inammissibile mutatio rispetto a quella originariamente proposta ed, in ogni caso, ove mai fosse intesa come semplice emendatio libelli, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Il B., infine, ha concluso la corte, non ha riproposto in appello la domanda (subordinata) di ampliamento delle preesistenti servitù, rimasta assorbita nella decisione adottata dal tribunale, sicchè, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., tale domanda si intende rinunciata.

Stefano B., con ricorso notificato l’11/9/2014, ha proposto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

Ha resistito, con controricorso notificato il 2/10/2014, il Condominio “*****”.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2908 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello ritenuto sussistente il denunciato vizio di ultrapetizione nella parte in cui il tribunale ha disposto la costituzione coattiva della servitù in favore della proprietà del B. ed a carico del viale di accesso al condominio nonostante che la relativa domanda fosse stata proposta solo nella memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 5. In realtà, ha osservato il ricorrente, la domanda che lo stesso aveva proposto in via riconvenzionale, avente ad oggetto il trasferimento ed, in subordine, l’ampliamento delle servitù già preesistenti, non è altro che un’azione costitutiva sicchè, indipendentemente dalla terminologia utilizzata ed, in particolare, dalla circostanza che il B. non abbia richiesto letteralmente la costituzione coattiva della servitù di passaggio, non può ravvisarsi, nella pronuncia da parte del tribunale, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, la precisazione terminologica utilizzata dal ricorrente nella memoria istruttoria del 14/9/2002 non può essere considerata, rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di costituzione e risposta, nè una mutatio nè una emendatio poichè, come può evincersi per tabulas, nella suddetta memoria il ricorrente ha fondato la propria domanda sugli stessi fatti e sulle stesse situazioni giuridiche già oggetto della comparsa di risposta. Ed è quindi del tutto irrilevante, ha aggiunto il ricorrente, che la domanda relativa alla costituzione di una nuova servitù non sia stata richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, essendo, eraltro, chiaro, nell’interpretazione complessiva della domanda, l’interesse del B.. Il tribunale, ha concluso il ricorrente, si era limitato ad accogliere la domanda spiegata, dandovi una qualificazione giuridica precedente ma nel pieno rispetto dell’art. 112 c.p.c..

2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, prospettando di avere, in realtà, proposto la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio sul viale del condominio sin dal momento in cui ha domandato, nella comparsa di risposta, il trasferimento e/o l’ampliamento di una servitù di passaggio, si duole, a ben vedere, dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato della domanda che lo stesso ha inizialmente formulato. Il giudice distrettuale, invero, ha ritenuto che la domanda originariamente proposta dal convenuto aveva ad oggetto il “trasferimento” sul viale condominiale (o, in subordine, l’ampliamento) di due diverse preesistenti servitù e non la costituzione coattiva della servitù di passaggio sul viale del condominio, evidenziando, per contro, che tale domanda era stata proposta solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5. Solo che, com’è noto, in tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (Cass. n. 16057 del 2016): ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. D’altra parte, come giustamente rilevato dalla corte d’appello, in tema di servitù prediali, la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio (art. 1051 c.c., comma 3), al pari di quella avente ad oggetto il trasferimento della servitù (di passaggio) in luogo diverso (art. 1068 c.c.), e la domanda di costituzione di passaggio coattivo (art. 1051 c.c., commi 1 e 2), hanno contenuto ed oggetto diversi, in quanto la domanda di ampliamento della servitù (art. 1051 c.c., comma 3) presuppone la preesistenza di un passaggio, al pari di quella di trasferimento (art. 1068 c.c.), mentre la domanda di costituzione del passaggio coattivo (art. 1051 c.c., commi 1 e 2), è proponibile solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare, sicchè, a fronte della ontologica diversità di tali azioni, qualora sia stata dall’attore proposta domanda di ampliamento (o di trasferimento) del passaggio che si assume esistente sul fondo del convenuto, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, accertata l’inesistenza della addotta servitù, costituisca il passaggio coattivo, pur se non richiesto (cfr. Cass. n. 6673 del 2005). La corte d’appello, del resto – con statuizione rimasta del tutto incensurata (a nulla rilevando quella contenuta solo nella memoria depositata in data 3/5/2015, p. 4, che ha l’esclusiva funzione di illustrare e chiarire i motivi dell’impugnazione o di confutare le tesi della parte avversaria ma non anche quella di specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari del ricorso) – ha ritenuto che, in ogni caso, pur se la domanda di costituzione coattiva della servitù fosse intesa come semplice emendatio libelli, la stessa non risulta essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, così inequivocamente presumendone l’abbandono. Ed è noto che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293 del 2016).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre SG per il 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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