LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26070/2014 proposto da:
C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALUZZO n. 8, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO NATALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ULISSE PORTA;
– ricorrente –
contro
GAMMA DI S.C. E C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI n. 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA PASSARELLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3478/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 4.11.2005 Gamma Sas evocava in giudizio C.A. innanzi il Tribunale di Sondrio per sentirla condannare a demolire, o ad arretrare a distanza legale dalla proprietà dell’attrice, la sopraelevazione realizzata dalla convenuta, consistente nella trasformazione di un sottotetto con abbaini; nonchè a demolire o arretrare a distanza legale dalla proprietà dell’attrice una scala esterna di accesso al predetto sottotetto, che costituiva a carico del fondo attore un diritto di servitù in precedenza non sussistente, o comunque avente minore ampiezza; ed infine ad eliminare la finestra e la portafinestra realizzate dalla convenuta sul fronte del suo immobile prospiciente la proprietà di Gamma Sas.
Si costituiva C.A. resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento del suo diritto a mantenere intatte le opere realizzate, in quanto: (1) la scala esterna era preesistente e ne era stata soltanto modificata l’inclinazione; (2) il diritto di servitù sul piazzale di proprietà dell’attrice preesisteva alle opere di ristrutturazione del fabbricato eseguite dalla convenuta; (3) il sottotetto e gli abbaini erano stati realizzati giusta regolare titolo edilizio, assentito dal Comune in base alla vigente legislazione regionale; (4) le finestre sulla parete del fabbricato della convenuta erano sempre esistite ed erano solo state leggermente spostate, senza alcuna costituzione di nuova servitù di veduta.
Il Tribunale accoglieva in parte le domande di Gamma Sas, condannando la convenuta ad arretrare a distanza di legge ex art. 905 c.c., le aperture (costituite da una finestra ed una porta) create sul muro del suo fabbricato prospiciente la proprietà di parte attrice, nonchè a demolire la scala esterna. Interponeva appello la C. e la Gamma Sas spiegava appello incidentale in relazione alle domande non accolte in prime cure.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata n. 3478/2013, in parziale accoglimento dell’appello principale escludeva la novità delle aperture praticate nel muro perimetrale dell’edificio dell’appellante principale, riformando la decisione del Tribunale sullo specifico punto; confermava invece la sentenza di prime cure quanto alla demolizione della scala di accesso; respingeva infine l’appello incidentale di Gamma Sas, ritenendolo infondato.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.A.M., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Gamma Sas, spiegando a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi, al quale resiste la C. con apposito controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il piazzale sul quale insiste la scala di accesso all’immobile della ricorrente fosse di proprietà esclusiva di Gamma Sas, mentre esso sarebbe di proprietà comune tra le parti, o comunque asservito ad un uso comune. Ad avviso della ricorrente, tale destinazione ad uso comune sarebbe evidenziata dalla circostanza che mediante il piazzale di cui si discute hanno accesso non soltanto l’immobile della ricorrente, ma anche altri esercizi commerciali e l’albergo *****.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la falsa applicazione dell’art. 1067 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato un aggravamento delle condizioni di esercizio della servitù, in conseguenza della sostituzione della preesistente scala in legno con quella, nuova, realizzata dalla ricorrente, avente minore pendenza e destinata a consentire l’accesso ad un immobile ad uso abitativo, e non ad un semplice magazzino.
Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto entrambe si riferiscono al capo della decisione impugnata relativo alla scala esterna (come detto, realizzata dalla ricorrente in sostituzione della preesistente scala in legno) sono inammissibili in quanto si risolvono in una richiesta di rivalutazione del giudizio di merito proposto dalla Corte territoriale. La ricorrente invoca infatti una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte milanese, senza considerare che “Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4916 del 15/04/2000, Rv. 535737).
Infatti, in continuità con il precetto contenuto nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790), va riaffermato che il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”.
Nè rileva, a contrario, la circostanza che il giudice del rinvio non abbia valorizzato alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre, posto che l’apprezzamento del compendio istruttorio rientra nel sindacato riservato al giudice di merito. Peraltro, sotto questo profilo il secondo motivo appare anche carente della necessaria specificità, visto che il ricorrente non indica in quale momento del giudizio di merito sarebbe stata sollevata la questione relativa alla natura pubblica, ovvero della destinazione ad uso pubblico, del piazzale su cui insiste la scala di accesso alla proprietà della C..
Le doglianze in esame sono ulteriormente inammissibili anche per quanto attiene al dedotto vizio di motivazione, poichè quest’ultimo – secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 – va interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Restano quindi esclusi dal sindacato di questa Corte, da un lato qualunque diverso vizio della motivazione e, dall’altro lato, l’omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914; Cass. Sez. 63, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affrontato e deciso il gravame sulla base di un accertamento in fatto che appare da un lato fondato sugli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio, e dall’altro sostenuto da idonea motivazione. In particolare, alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata si propone un raffronto tra le caratteristiche della “vecchia scaletta in legno, assai ripida e precaria” con la nuova “comoda scala in muratura che sale dal piano terreno al primo piano dell’edificio con una pendenza assai inferiore ed ha, quindi, uno sviluppo lineare assai maggiore”.
Sulla scorta di tale comparazione in fatto tra le caratteristiche della vecchia e della nuova scala, la Corte territoriale ha ritenuto che “la nuova scala, realizzata, come la precedente, sul piazzale (fondo servente) della società appellata è funzionale all’esercizio del passaggio per l’accesso principale ad un edificio residenziale, mentre la vecchia, ripida scaletta in legno serviva per accedere a locali che certamente non erano fruibili come abitazione e che potevano, al più, essere utilizzati come deposito di materiali di modesto peso ed ingombro.
Pertanto, la modifica strutturale della scala ha comportato, per un verso, l’occupazione “fisica” di una maggiore estensione del fondo servente, e per altro verso uno sfruttamento più intensivo dello stesso (un assai maggior numero di passaggi, da parte di un maggior numero di persone) a beneficio del fondo dominante”. Trattasi di accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non utilmente censurabile in cassazione. Sotto i diversi, concorrenti profili sin qui esposti, pertanto, le prime due censure sono inammissibili.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perchè la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione della decisione di prima istanza relativa all’ordine di demolizione della scala, senza considerare che – a cagione della già riferita preesistenza della scala in legno – sarebbe stato possibile, al massimo, ordinare il ripristino dello statu quo ante.
La censura è innanzitutto carente di specificità, in quanto anche ammettendo che la domanda di ripristino dello statu quo ante sia diversa da quella (ritenuta dalla ricorrente di maggiore ampiezza) di demolizione della nuova scala, la C. non dimostra che nelle fasi di merito sia stata proposta la diversa domanda di cui anzidetto, nè indica in quale atto essa sarebbe stata in concreto formulata.
In ogni caso, la censura non è fondata in quanto la Corte di Appello, nel passaggio motivazionale poc’anzi richiamato in relazione allo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, ha ravvisato in concreto, in funzione delle caratteristiche costruttive della nuova scala, che quest’ultima realizzasse un maggiore aggravio della servitù a carico del piazzale di proprietà di Gamma Sas e ne ha di conseguenza ordinato la demolizione. In argomento, va considerato che “Non sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice, richiesto dell’arretramento e riduzione in pristino di una costruzione perchè in violazione delle distanze legali, ne ordina la demolizione, attività materiale necessaria per realizzare l’arretramento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1411 del 19/02/1999, Rv. 523401). Del resto “… non è concepibile riduzione in pristino se non ripristinandosi le distanze legali, ossia disponendo l’arretramento dell’edificio o della porzione di esso che si sia approssimato a quello preesistente, o al confine, più del necessario. Non viola, quindi, il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunziato, il giudice che, accertata la violazione predetta, abbia ordinato l’arretramento, anche se nella domanda la parte avente diritto si sia limitata a chiedere genericamente la demolizione di quanto costruito in violazione del regolamento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2923 del 08/11/1973, Rv. 366565).
Alla luce dei principi appena richiamati si può riaffermare il principio secondo cui, in materia di distanze legali, il ripristino si attua in concreto mediante la demolizione del manufatto, o della parte di esso, eretto in contrasto con le relative norme di legge o regolamentari. Dal che consegue l’infondatezza della censura.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione dei principi del giusto processo, perchè la Corte di Appello: (1) da un lato, non avrebbe ammesso le istanze istruttorie da lei formulate in relazione alle modalità di utilizzazione della preesistente scala in legno, senza fornire alcuna motivazione sul punto; (2) dall’altro lato, avrebbe confermato la sentenza di prime cure in relazione alle aperture degli abbaini, in assenza di specifica domanda sul punto.
La censura è inammissibile per difetto di specificità, per la parte attinente alle istanze istruttorie non ammesse. Queste ultime infatti non vengono riportate nel motivo, nè la ricorrente indica Io specifico atto del giudizio di prime cure con il quale dette istanze erano state formulate, nè dimostra la loro riproposizione nel giudizio di secondo grado, nell’ambito dei motivi di appello ivi dedotti.
Analogamente, la doglianza non è specifica anche con riferimento alla parte relativa all’apertura degli abbaini, perchè la ricorrente non riporta i passaggi degli atti delle fasi di merito idonei a dimostrare che Gamma Sas aveva contestato dette aperture sul presupposto che gli abbaini costituissero nuove vedute e non luci irregolari, come invece li aveva qualificati di fatto il Tribunale, con statuizione confermata dalla Corte di Appello e neppure specificamente attinta dal motivo in esame. In ogni caso, la mancata pronuncia sulle istanze istruttorie formulate dalla C. non comporta alcun profilo di nullità della sentenza impugnata, nè di violazione del principio del giusto processo o di omesso esame su un punto decisivo del giudizio, posto che la valutazione circa la rilevanza, decisività e ammissibilità delle richieste istruttorie rientra nell’ambito riservato al sindacato del giudice di merito, incensurabile in cassazione.
Nel caso di specie, inoltre, va considerato che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di prime cure sul capo relativo alla scala esterna, onde si configura un’ipotesi di rigetto implicito delle istanze istruttorie relative a detto profilo. In proposito, va ribadito il principio secondo cui “Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, anche implicito, espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova… dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10719 del 11/08/2000, Rv. 539521; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9942 del 08/10/1998, Rv. 519511).
Infatti “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5328 del 08/03/2007, Rv. 595423; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841).
Per quanto invece attiene al capo della sentenza concernente gli abbaini, è il caso di osservare che la Corte territoriale, pur ritenendo astrattamente erronea la decisione del Tribunale, ha rilevato che Gamma Sas aveva fatto acquiescenza allo specifico punto della decisione, con il che appaiono superate le doglianze proposte dalla ricorrente, anche perchè non assistite dal necessario interesse concreto all’impugnazione.
In definitiva, il ricorso principale va respinto.
Per quanto attiene invece al ricorso incidentale, con il primo motivo Gamma Sas lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto, a favore della C., la continuità nel possesso del diritto di veduta, nonostante che costei non avesse mai prodotto in atti del giudizio il proprio titolo di acquisto dell’immobile di cui è causa. La censura è infondata poichè la Corte milanese ha ritenuto, in base ad un’articolata valutazione delle risultanze istruttorie, che le due aperture realizzate dalla C. nel muro prospiciente la proprietà di Gamma Sas corrispondessero ad analoghe aperture già presenti nell’originario edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione e recupero. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato le risultanze della C.T.U. e alcune fotografie depositate in atti da ambedue le parti (in particolare, da quelle contenute nel doc. 15 prodotto da Gamma Sas). Inoltre, secondo la Corte di Milano la Gamma Sas non avrebbe specificamente contestato la preesistenza delle aperture di cui si discute (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La conclusione cui è pervenuto il giudice di seconda istanza, secondo cui esisteva, già prima dell’intervento realizzato dalla C., un diritto di veduta, in relazione al quale il possesso della ricorrente principale si è unito a quello dei suoi danti causa ai sensi dell’art. 1146 c.c. – senza che la demolizione e ricostruzione del fabbricato possa costituire un evento interruttivo della continuità di detto possesso – appare fondata non tanto sull’esistenza di un valido titolo di acquisto della proprietà (aspetto, questo, che peraltro Gamma Sas non ha specificato di aver mai posto in dubbio nel corso delle fasi di merito) ma piuttosto sulla complessiva ricostruzione della fattispecie concreta. Detta ricostruzione rientra nell’ambito dell’accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è utilmente sindacabile in cassazione. In argomento, cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 (Rv. 646811) secondo la quale “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è dato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (conformi, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16698 del 16/07/2010, Rv. 614588 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745).
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 c.c., in relazione all’art 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la modifica delle dimensioni della finestra aperta dalla C. nel muro prospiciente la proprietà di Gamma Sas non comportasse un aumento della veduta a fronte della presenza della scala esterna, poichè una volta demolita quest’ultima, l’apertura riprendeva tutta la sua efficacia introspettiva sulla proprietà fronteggiante.
La censura è inammissibile per difetto di specificità, perchè la ricorrente incidentale non indica con precisione da quale elemento acquisito nel corso delle fasi di merito del giudizio emergerebbe la prova che, all’esito della demolizione della scala esterna, la finestra recupererebbe la sua piena efficacia introspettiva sulla proprietà di Gamma Sas. Inoltre, il profilo attinente la violazione dell’art. 1067 c.c., non risulta essere mai stato sollevato nel corso del giudizio di merito, posto che la sentenza impugnata, nella parte dedicata alla confutazione dell’appello incidentale di Gamma Sas (cfr. pagg. 9 e s.) fa riferimento soltanto agli artt. 873 e 875 c.c.: dal che deriva un ulteriore profilo di inammissibilità della doglianza.
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la legislazione della Regione Lombardia sul recupero dei sottotetti a fini abitativi potesse derogare alla normativa statale in materia di distanze posta dal richiamato D.M. n. 1444 del 1968. Ad avviso della ricorrente incidentale, considerato che nel caso di specie la sopraelevazione realizzata dalla C. si poneva in contrasto con il D.M. n. 1444 del 1968, art. 2, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenerla assoggettata al limite di 10 metri tra pareti finestrate previsto dalla predetta norma, con conseguente obbligo per la C. di arretrare la sua costruzione sino a 5 metri dal confine.
Anche questa censura va dichiarata inammissibile per carenza di specificità, in quanto corpo del motivo non si rinviene alcuna indicazione utile circa il momento del giudizio di merito in cui sarebbe stata dedotta la violazione del D.M. n. 1444 del 1968 e dalla sentenza impugnata non risulta che Gamma Sas avesse proposto appello incidentale sul punto specifico. In proposito, è opportuno evidenziare che la Corte di Appello dà atto (cfr. pag. 10) che l’appellante incidentale aveva lamentato che “la sig.ra C. avrebbe illegittimamente usufruito della possibilità, accordata dalla legislazione regionale,di recuperare a fini abitativi porzioni sottotetto, rappresentando al Comune di Livigno uno stato di fatto difforme da quello reale, stante l’inesistenza di un vero e proprio sottotetto, tale non potendosi qualificare la mera intercapedine che esisteva sotto il tetto e che la sig.ra C. avrebbe illegittimamente ampliato, innalzando le pareti perimetrali del suo fabbricato, in tal modo creando artificiosamente quel sottotetto che prima non esisteva”. La descrizione dell’appello incidentale offerta dalla Corte territoriale dimostra l’inammissibilità della questione oggi dedotta da Gamma Sas con il motivo ora in esame, mai precedentemente allegata nei gradi di merito.
Da quanto esposto discende il rigetto anche del ricorso incidentale.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese del grado vanno compensate per intero.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, tanto da parte della ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte respinge sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, tanto da parte della ricorrente principale che di quella incidentale, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018
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