LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10148-2018 proposto da:
J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MASTRANGELO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1679/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, emessa il 5/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA
1. – J.E., cittadino del *****, chiedeva, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il riconoscimento della protezione internazionale e l’accertamento del proprio status di rifugiato; in via subordinata domandava il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ancor più gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Deduceva che sul proprio luogo di lavoro era stata consumata la rapina, da parte di alcuni uomini armati, di materiali e di macchinari: rilevava che era fuggito dal proprio paese temendo potesse essergli ascritta la responsabilità per il reato posto in essere.
Il Tribunale di L’Aquila rigettava il ricorso.
2. – L’appello proposto da J. era poi dichiarato inammissibile. La Corte di appello di L’Aquila osservava, in proposito, che il gravame era stato proposto con citazione e che questa era stata depositata in cancelleria tardivamente, dopo lo spirare del termine prescritto di trenta giorni. Rilevava, in particolare, che alla stregua di una interpretazione letterale e sistematica, il richiamo al “ricorso” contenuto nel D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f starebbe ad indicare che tale è l’atto con cui va proposto l’appello in materia di riconoscimento della protezione internazionale: in conseguenza, ove l’impugnazione sia proposta con citazione, questa potrebbe ritenersi ammissibile ove risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine di legge.
3. – J.E. ricorre per cassazione facendo valere un unico motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. e. Assume l’istante che la modifica introdotta con quest’ultima disposizione non ha immutato la disciplina processuale del gravame vertente nella materia della protezione internazionale.
2. – Il ricorso è da ritenere inammissibile.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia vagliato la tempestività dell’appello avendo riguardo al momento del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria piuttosto che a quello in cui l’atto era stato notificato alla controparte; omette però di dar conto, nel ricorso per cassazione, della collocazione temporale di quest’ultimo incombente: il che impedisce al Collegio di avere precisa cognizione della decisività della censura.
E’ da ricordare, in proposito, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo (per tutte: Cass. 8 giugno 2016, n. 11738), onde presume che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).
3. Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza dell’intimato.
L’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018