LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23319/2017 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO GALASSI;
– ricorrente –
contro
I.Y., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, SARA ASSICURAZIONI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 341/2017 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 31/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. il presente giudizio trae origine da un sinistro stradale nel quale due ciclomotori, uno di proprietà di I.Y. e condotto da T.K., l’altro di diverso proprietario e condotto da P.E., procedendo l’uno accanto all’altro, andavano ad impattare contro la fiancata dell’autovettura di proprietà di C.G. e condotta dallo stesso. Il sinistro cagionava la morte del P. e lesioni di varia natura e gravità a carico degli altri soggetti coinvolti.
La Sig.ra I. proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Sig. C. e della sua compagnia assicurativa, la Sara Assicurazioni S.p.A..
Si costituiva il Sig. C., chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dei danni dallo stesso subiti e la chiamata in causa della Milano Ass.ni S.p.A.
Il Giudice di Pace di Giulianova accoglieva parzialmente la domanda principale, quantificava nella misura dell’80% il concorso di colpa da imputarsi al Sig. G. e condannava i convenuti al pagamento di 874,00 a titolo di risarcimento dei danni. Accoglieva parzialmente anche la domanda riconvenzionale del C., condannando la chiamata in causa Milano Ass.ni al pagamento di 470,00 per lesioni ed 2.360,00 per i danni al mezzo.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Sig. C., il quale eccepiva la sopravvenienza di una sentenza del Tribunale di Teramo, Sez. di Giulianova, che lo assolveva con la formula “perchè il fatto non sussiste” dal delitto di omicidio colposo a lui ascritto a seguito della morte del P.. Chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado e il risarcimento dei danni da lui patiti nell’incidente nella misura del 100%.
Si costituivano in giudizio la Sig.ra I. e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a, in qualità di incorporante della società Milano Assicurazioni S.p.a..
Il Tribunale di Teramo respingeva il gravame e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non applicabile l’art. 652 c.p.p., al caso di specie e non ritenendo che la sentenza penale facesse stato tra le parti.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone ricorso in Cassazione il Sig. C., sulla base di un unico motivo.
Le altre parti non esplicano alcuna attività difensiva.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
6. Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la “violazione/errata applicazione dell’art. 652 c.p.p.”, in quanto il Giudice d’appello avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità dell’accertamento di fatto contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Teramo, Sez. di Giulianova, nella quale lo stesso veniva assolto dal reato di omicidio colposo di P.E..
Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto lo è perchè i ricorrenti sostengono che il Giudice territoriale non abbia tenuto in considerazione, nella sua decisione, la sentenza penale di assoluzione con formula “perchè il fatto non sussiste” emessa dal Tribunale di Giulianova, senza tuttavia indicare, in maniera specifica, il contenuto della sentenza stessa, nè l’hanno allegata.
Ma la censura di violazione di legge sarebbe ugualmente infondata posto che l’art. 652 c.p.p., non è stato affatto violato per cui le critiche si risolvono poi in una richiesta di rivalutazione della prova;
Difatti ai sensi dell’art. 652 c.p.p., (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 c.p.p., (nell’ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016).
Infatti la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, semprechè la parte nei cui confronti l’imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652,653 e 654 c.p.p., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (Cass. n. 20252/2014).
7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese perchè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018