LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27585/2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.C.;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 8682/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento col quale il tribunale di Napoli ha liquidato in favore di G.C. la somma di Euro 7.440,00 a titolo di risarcimento per le condizioni di detenzione subite in distinti periodi tra il 2005 e il 2007, presso gli istituti penitenziari di ***** e di *****, in violazione dell’art. 35-ter ord. pen.;
l’intimata non ha svolto difese;
con l’unico motivo di ricorso il ministero denunzia la violazione degli artt. 1218,2946 e 2947 c.c., nonchè dell’art. 35-ter succitato; sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione del credito vantato, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine decennale in ragione del tipo di responsabilità (da “contatto”), anzichè il termine quinquennale.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi soltanto correggere la motivazione del provvedimento gravato;
il tribunale ha ritenuto che il rimedio in questione sia di carattere risarcitorio da contatto sociale, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione con decorrenza unitaria a ritroso, giorno per giorno dalla data di notifica del ricorso, e con conseguente prescrizione già maturata solo in relazione ad alcuni dei periodi di detenzione (2002, 2003 e 2004), ma non per gli altri che hanno dato luogo al computo del risarcimento nel senso sopra specificato;
la statuizione circa la prescrizione già maturata per i periodi tra il 2002 e il 2004 è coperta da giudicato, non essendo stata impugnata dall’interessata;
quanto al periodo residuo, cui è stata correlata la condanna dell’amministrazione, la motivazione del decreto del tribunale va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;
come questa Corte ha di recente chiarito, il diritto alla somma di denaro (otto Euro) per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 Cedu, previsto dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3, si prescrive in dieci anni, i quali decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle indicate condizioni; e coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova norma hanno anch’essi diritto all’indennizzo per i periodi anteriori – salvo che non siano incorsi in decadenza D.L. n. 92 del 2014, ex art. 2 (cosa non eccepita nel caso di specie) – ma il termine di prescrizione decorre, in tal caso, dal 28-6-2014, data di entrata in vigore del D.L. citato (Cass. Sez. U n. 11018-18);
in particolare il rimedio compensativo di cui si tratta ha natura indennitaria, a dispetto del nomen attribuito dal legislatore, che parla di risarcimento; e in tal senso la novità del rimedio, rappresentata dalla possibile detrazione di pena ancora da scontare e dalla fissità della somma pro die, sganciata da una concreta dimensione risarcitoria, rende chiara l’infondatezza dell’opzione interpretativa sostenuta dall’avvocatura dello Stato in tema di prescrizione: difatti la caratterizzazione indennitaria giustifica la determinazione decennale del termine di prescrizione (senza tema della responsabilità “da contatto”) e la novità del rimedio si riflette, ai sensi dell’art. 2935 c.c., sulla possibilità di applicazione ai pregiudizi antecedenti a far data dal 28-6-2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014 che ha introdotto nell’ordinamento penitenziario l’art. 35-ter); con conseguente decorrenza della prescrizione solo da tale momento per coloro che abbiano sofferto il pregiudizio in periodi detentivi anteriori;
il ricorso è rigettato;
non rileva il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato – che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018