LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27638/2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESI 21, presso lo studio dell’avvocato CARLO TAORMINA, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BILLI, ANDREA MASSAINI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 81963/2014 Del TRIBUNALE di ROMA, depositato l’11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento col quale il tribunale di Roma ha liquidato in favore di C.P. la somma di Euro 8.768.00 a titolo di risarcimento per le condizioni di detenzione subite tra il ***** presso l’istituto penitenziario di *****, in violazione dell’art. 35-ter ord. pen.;
l’intimato non ha svolto difese;
il ministero ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso il ministero denunzia la violazione degli artt. 1218,2946 e 2947 c.c., nonchè dell’art. 35-ter, succitato nella parte in cui il tribunale ha escluso l’applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..
Il ricorso è inammissibile perchè non aderente alla decisione;
difatti il tribunale ha considerato applicabile alla fattispecie proprio il termine quinquennale di prescrizione, reputando tuttavia il credito risarcitorio non prescritto per il periodo sopra detto, attesa la decorrenza a ritroso dalla notifica del ricorso avvenuta il 12-3-2015; non rileva che la decisione sia in sè errata in rapporto alla sopravvenuta Cass. Sez. U n. 18018-16, stando alla quale – attesa la natura indennitaria del rimedio – il diritto alla somma di denaro (otto Euro) per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 Cedu, previsto dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3, si prescrive in dieci anni (e non in cinque), i quali decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle indicate condizioni;
non rileva perchè la decisione non è stata impugnata dall’interessato ma dal solo Ministero;
non viene in considerazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato – che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018