Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.27342 del 29/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14431-2014 proposto da:

RISERVA VERDE SOC COOP A RL IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2243/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per accoglimento 2 motivo, assorbiti i restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato CICCOTTI Simone difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

Per quel che è ancora di utilità, i fatti processuali salienti possono sintetizzarsi nei termini seguenti:

a) la Corte d’appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da M.G., avanzata nei confronti della cooperativa edilizia a r.l. Riserva Verde in liquidazione coatta amministrativa, con la quale aveva chiesto che, previo pagamento di quanto ancora dalla medesima dovuto, le fosse assegnato in proprietà il lotto costituito da fabbricato e circostante terreno di cui in atti;

b) la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13403/2008, cassò con rinvio la decisione d’appello, così motivando: “Il primo motivo di ricorso incidentale concerne proprio la domanda svolta in via riconvenzionale dalla M. ex art. 2932 c.c.Si lamenta violazione di detta norma e difetto di motivazione. Il ricorso è fondato, giacchè la sentenza d’appello è palesemente viziata. Essa si limita a proclamare, con apodittica affermazione, che la domanda è stata “legittimamente rigettata dal Tribunale per il rilievo della mancanza di un atto avente i requisiti del preliminare”. Non spiega però quale titolo fosse stato fatto valere e per qual motivo esso non fosse valido, benchè nella prima parte della motivazione fosse stata riconosciuta alla istante la qualità di socio della cooperativa e dichiarata la validità dell’assegnazione dell’alloggio previa ricognizione della regolarità dei pagamenti. Non si comprende quindi se la sentenza abbia respinto la domanda perchè solo il preliminare sarebbe titolo idoneo a fondare la domanda ex art. 2932 c.c., ovvero se la parte avesse invocato un titolo non valido o non sottoscritto da entrambi i contraenti. Mette conto ricordare che secondo questa Corte l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti può riguardare non solo l’ipotesi di contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso, con la conseguenza che la domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa, che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, di fronte al rifiuto della società di prestarsi, in concorso di tutte le circostanze richieste, all’atto traslativo dell’immobile ai soci assegnatari (Cass. 2697/95; 752/97; 7157/04). Pertanto la decisione di rigetto esigeva ben altro apparato argomentativo relativo al compiersi della fattispecie complessa che disciplina in questi casi l’acquisizione della proprietà. Il giudice di rinvio dovrà dunque riesaminare la domanda della assegnataria”;

c) La Corte capitolina, decidendo in sede di rinvio, accolto l’appello incidentale, trasferì, ai sensi dell’art. 2932 c.c., alla M. il cespite di cui detto, subordinando il verificarsi dell’effetto traslativo “al pagamento (…) della somma di Euro 57.608,90, oltre alla trecentosettantacinquesima parte degli interessi pagati o da pagarsi sul mutuo di 30 miliardi di Lire contratto dalla Cooperativa “Riserva Verde” come indicati nel piano di ammortamento del mutuo medesimo”.

Avverso la statuizione del Giudice del rinvio la cooperativa propone ricorso per cassazione, corredato da cinque motivi di doglianza, ulteriormente illustrati da memoria.

La controparte non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 2932 e 2697 c.c., artt. 115 e 210 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questi gli assunti censuratori:

a) il giudice è privo di potestà integrativa della volontà negoziale, avendo solo il potere, ex art. 2932 c.c., di determinare gli effetti, sicchè la Corte locale aveva errato avendo presupposto la esistenza di una volontà negoziale, a fronte della mancata offerta della controprestazione, della mancata allegazione degli elementi del contratto e dell’assenza di deduzioni istruttorie volte al’acquisizione dei dati mancanti, in particolare, si chiarisce che la sentenza aveva d’ufficio determinato il corrispettivo afferente “all’onere finanziario corrispondente all’accollo del mutuo sulla porzione immobiliare oggetto di domanda di trasferimento”;

b) il principio di ragionevole durata del processo non giustificava l’erroneo accoglimento della domanda, poichè “il Giudice non è legittimato ad accorciare i tempi del processo per addivenire all’accoglimento della domanda”;

c) non era consentito al giudice di ricorrere a poteri officiosi, quando sarebbe stato onere della parte invocare acquisizione documentale ai sensi dell’art. 210 c.p.c..

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2932 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questi gli assunti impugnatori:

– la controparte non aveva fatto offerta della controprestazione, nè chiesto al giudice che la determinasse, nonostante non si versasse nella ipotesi in cui, secondo la previsione negoziale, fosse contemplata contestualità tra pagamento del prezzo e stipula del contratto traslativo; non sussistevano le condizioni giustificanti un’offerta informale, in quanto la M. avrebbe dovuto adempiere prima di ottenere il trasferimento giudiziale.

3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 2932 e 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorso lamenta che la sentenza aveva disposto l’effetto traslativo in difformità dei patti negoziali, poichè la M. non risultava al momento della pendenza giudiziale assegnataria dell’alloggio da oltre dieci anni, non aveva completato il pagamento della quota individuale di ammortamento del mutuo e non era in regola con ogni altro pagamento.

4. Con il quarto motivo prospetta “motivazione contraddittoria ed insufficiente”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai punti decisori (il trasferimento non avrebbe potuto essere disposto se prima non fossero trascorsi dieci anni dall’assegnazione e ne erano passati solo cinque; il socio non aveva curato l’accollo del mutuo e non aveva estinto la relativa posizione debitoria).

5. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli artt. 1282 e 1499 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza gravata disatteso il diritto della stessa a percepire gli interessi compensativi (art. 1499 c.c.) sul residuo corrispettivo ancora dovuto.

6. Il secondo e il terzo motivo risultano fondati, nei limiti di cui appresso.

Si ricava dalla sentenza d’appello (pag. 7) che in base allo statuto societario “trascorsi almeno 10 anni dall’assegnazione (art. 47) e completato il pagamento della sua quota individuale di ammortamento del mutuo, il socio in regola con ogni altro pagamento ha diritto alla stipulazione del contratto di trasferimento a suo favore della proprietà dell’appartamento assegnatogli”. Pertanto, il trasferimento della proprietà ai sensi dell’art. 2932 c.c., era subordinato al completo adempimento della prestazione gravante sul socio.

Questa Corte ha più volte precisato che ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del residuo prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo.

Se, invece, il pagamento del prezzo o di una parte di esso deve precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell’offerta informale; in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 2, 26226, 13/12/2007, Rv. 601036).

Si è, peraltro, chiarito che la disposizione di cui all’art. 2932 c.c., comma 2, – che subordina l’accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell’offerta della controprestazione – non richiede che l’offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., potendo essere sufficiente un’offerta nelle forme d’uso, ai sensi dell’art. 1214 c.c. e, in definitiva, un’offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l’offerta della prestazione formulata con l’atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore (Sez. 2, n. 26011, 23/12/2010, Rv. 615346). Con l’ulteriore specificazione che l’offerta, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede (Sez. 2, n. 2217, 30/1/2013, Rv. 625193).

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte locale non ha, in alcun modo, dato conto di avere verificato nella ricostruzione fattuale della vicenda che la M. abbia adempiuto alla propria prestazione o, perlomeno, fatto luogo ad una pronta e seria offerta di essa, che, come si è visto, non può ridursi ad una mera dichiarazione d’intenti, essendosi limitata a richiamare la citata sentenza n. 26011/2010.

Ciò impone la cassazione della sentenza, dovendo il giudice del rinvio attenersi al seguente principio di diritto: in base alle emergenze di causa verifichi il giudice se la M. abbia adempiuto per intero alla propria prestazione o, seppure, ne abbia fatta previa offerta seria ed effettiva nei termini di cui sopra e, solo in caso affermativo, accolga la domanda ex art. 2932 c.c..

Non ha, invece, pregio l’ulteriore profilo evidenziato con i motivi al vaglio.

Per stessa ammissione della ricorrente (pag. 18 del ricorso) il decennio di cui sopra si è detto era maturato in corso di causa. Poichè la previsione deve inquadrasi fra le condizioni dell’azione il suo avveramento in corso di causa deve reputarsi pienamente soddisfattivo.

7. Gli altri motivi restano assorbiti dall’accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del secondo e del terzo motivo.

8. Il Giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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